F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 316/CGF del 6 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CGF del 22 Luglio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’A.C.F. FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: – OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA FIESOLE” PRIVO DI SPETTATORI; SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16, COMMA 2BIS C.G.S.; – AMMENDA DI € 20.000,00 EX ART. 14, COMMA 2 C.G.S. ED AMMENDA DI € 30.000,00 EX ART. 12, COMMA 3 C.G.S., INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA, FIORENTINA/NAPOLI DEL 3.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 186 del 7.5.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 316/CGF del 6 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CGF del 22 Luglio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’A.C.F. FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA FIESOLE” PRIVO DI SPETTATORI; SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16, COMMA 2BIS C.G.S.; - AMMENDA DI € 20.000,00 EX ART. 14, COMMA 2 C.G.S. ED AMMENDA DI € 30.000,00 EX ART. 12, COMMA 3 C.G.S., INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA, FIORENTINA/NAPOLI DEL 3.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 186 del 7.5.2014) Con reclamo ritualmente proposto la A.C.F. Fiorentina S.p.A. ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (Com. Uff. n. 186 del 7.5.2014) ha irrogato “la sanzione dell’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Fiesole” privo di spettatori, disponendo la sospensione dell’esecuzione nei termini ed alle condizioni di cui all’art. 16, comma 2 bis C.G.S., nonché l’ammenda di € 20.000,00 ex art. 14, comma 2 C.G.S. e di € 30.000,00 ex art. 12, comma 3 C.G.S.. Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito l’insussistenza delle condotte sanzionate concludendo, quanto all’ammenda di € 20.000,00 ex art. 14, comma 2 C.G.S., per l’annullamento della stessa e, in via subordinata, per una adeguata riduzione; quanto all’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Fiesole” privo di spettatori, sospeso ex art. 16, comma 2 bis C.G.S. chiedendo l’annullamento per l’insussistenza dei presupposti normativi o, in subordine irrogando una ammenda; quanto alla sanzione dell’ammenda di € 30.000,00 ex art. 12, comma 3 C.G.S.. chiedendo l’annullamento della stessa. Alla seduta del 6.6.2014, fissata davanti alla C.G.F. – I Sez. giudicante – è comparso il difensore del reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Il reclamo è parzialmente fondato per quanto di ragione. Rileva, all’uopo, questa Corte che dagli atti ufficiali (v. carte n. 8 - refertazione della Procura Federale) non vi è prova che i sostenitori della reclamante abbiano, durante tutta la sua esecuzione prima della gara, fischiato l’inno nazionale. Osserva, peraltro, questa Corte, condividendo la decisione adottata dal Giudice Sportivo e dalla quale non intende discostarsi, la sussistenza dei diversi profili di responsabilità disciplinare in relazione alle sanzioni irrogate, con motivazioni puntuali ed esaustive, ex artt. 11 commi 1 e 3 e 14, comma 2 C.G.S.. Quanto all’ammenda di € 20.000,00 ex art. 14, comma 2 C.G.S. è, infatti, corretto informare che la sanzione appare del tutto congrua atteso che, durante il deflusso degli spettatori dallo stadio i sostenitori della odierna reclamante si erano resi responsabili di una condotta violenta avendo colpito, con il lancio di una bottiglietta, la testa e con conseguenze lesive, di uno steward che veniva soccorso e trasportato al pronto soccorso, circostanza, questa, riferita ai collaboratori della Procura Federale dal dottor Failla, responsabile del servizio di ordine pubblico. Per quanto, poi, attiene alle sanzioni dell’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Fiesole” privo di spettatori, sanzione sospesa ex art. 16, comma 2 bis C.G.S., oltre alla ammenda di € 20.000,00 che la reclamante ritiene assolutamente eccessive, sproporzionate nonché smodatamente gravose, è doveroso rilevare, disattendendo in quanto prive di fondamento le argomentazioni della reclamante, che: 1) quanto riferito dal dott. Failla ai collaboratori della Procura Federale e dagli stessi refertato, assume la qualifica di atto ufficiale utilizzabile ai fini di prova ex art. 35, comma 1 C.G.S. correttamente sanzionato in prime cure; 2) in relazione alla sanzione dell’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Fiesole”, privo di spettatori, è fuor di dubbio che il coro indirizzato ai sostenitori della squadra avversaria “Vesuvio lavali col fuoco” perfettamente percepito nelle varie posizioni occupate nel recinto di gioco dai collaboratori della Procura Federale, assume, a giudizio di questa Corte, la caratteristica di “comportamento discriminatorio per origini territoriali” sanzionato ex art. 11, comma 3 C.G.S., per la sua “dimensione” e “percezione reale” puntualizzata e refertata dalla Procura Federale. Atto discriminatorio (vedi Com. Uff. n. 179/C.G.F. 2013/2014) che, lungi dall’integrare una sgradevole celia sportiva ispirata ad un esagerato campanilismo territoriale, costituisce, per contro, un vero e proprio disprezzo in cui l’intonatore del coro ritiene il destinatario indegno di partecipare paritariamente ad una competizione sportiva con la squadra da egli sostenuta, che, pertanto, costituisce la base sostanziale della deprecazione e della offesa dal punto di vista della dignità umana e della appartenenza ad una determinata collettività. Questo è il principio che ha ispirato la C.G.F. – Sezioni Unite richiamata dalla odierna reclamante.La C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C.F. Fiorentina S.p.A. di Firenze, annulla la sanzione di € 30.000,00 ex art. 12, comma 3, C.G.S. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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