F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 333/CGF del 19 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CGF del 4 Luglio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. PRO PIACENZA 1919 AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA PER 6 GIORNATE AL CALC. SANTI LUCA; – INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. PAOLO PORCARI; – PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 ED AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 22 COMMI 6 E 8 C.G.S. – NOTA N. 6496/873 PF13-14 AM/AC DEL 9.5.2014 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 87/CDN del 5.6.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 333/CGF del 19 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CGF del 4 Luglio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. PRO PIACENZA 1919 AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA PER 6 GIORNATE AL CALC. SANTI LUCA; - INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. PAOLO PORCARI; - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 ED AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 22 COMMI 6 E 8 C.G.S. - NOTA N. 6496/873 PF13-14 AM/AC DEL 9.5.2014 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 87/CDN del 5.6.2014) All’esito di una indagine condotta circa l’impiego in posizione irregolare del calciatore Luca Santi in numerose gare disputate dal medesimo nelle fila della società Pro Piacenza 1919 nella Stagione Sportiva 2013/2014, il Procuratore Federale, avendo accertato che effettivamente il calciatore, benchè squalificato dal Giudice sportivo per una gara effettiva di gara con provvedimento pubblicato su Com. Uff. n. 161 del 16.5.2013, era stato inserito nella distinta gara della società in ben 34 gare ed era stato concretamente impiegato in 11 delle predette gare, con atto del 9.5.2014 n. 6496/873pf/13.14/AM/ac., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale (C.D.N.): a) il calciatore Luca Santi, per violazione degli artt. 1 comma 1 e 22 commi 6 ed 8 C.G.S.; b) il sig. Paolo Porcari, quale segretario con delega di rappresentanza della Società ASD Pro Piacenza 1919, per la violazione delle medesime norme contestate al calciatore, per aver egli sottoscritto le distinte dei calciatori della Società partecipanti alle gare contestate, dichiarando che tutti e quindi anche il Santi erano in posizione regolare; c) la società Pro Piacenza 1919 per responsabilità oggettiva ex art. 4.2 C.G.S.. La C.D.N., con decisione pubblicata su Com. Uff. n. 87/CND del 5.6.2014, ha accolto il deferimento e, per l’effetto, ha inflitto al calciatore Luca Santi la squalifica per 6 (sei) gare di campionato; al dirigente Paolo Porcari la inibizione per 6 (sei) mesi; alla Società ASD Pro Piacenza 1919 la penalizzazione di punti 8 (otto) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della Stagione Sportiva 2014/2015 e l’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila//00). Secondo la C.D.N., infatti, “Il duplice fatto della squalifica del calciatore e della sua partecipazione a gare ufficiali senza che detta squalifica fosse stata scontata risulta incontroverso. Sicché è compito di questa Commissione determinare le sanzioni da infliggere ai deferiti, applicando anche al caso di che trattasi, secondo un orientamento ormai consolidato, il principio dell’equità e disattendendo quello del cd. automatismo, finalizzato ad irrogare un punto di penalizzazione in classifica per ogni gara irregolare. Pertanto, considerato il numero di gare nel corso delle quali il calciatore Luca Santi è stato direttamente impiegato in campo, accertato che siffatte gare sono state in numero di undici di Campionato, è in questi ambiti che possono essere quantificate le sanzioni, riducendole rispetto al chiesto”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società Pro Piacenza chiedendo la riduzione secondo giustizia delle sanzioni irrogate nei confronti della società e dei di lei tesserati, comunque in misura non superiore a 3 punti per la società, 1 mese di squalifica per il Sig. Porcari e 3 giornate per il Santi. Sostiene l’appellante che la C.D.N., pur partendo da un principio giuridico corretto – ossia quello della determinazione in via di equità della sanzione in luogo del mero automatismo del criterio di un punto di penalizzazione per ogni partecipazione irregolare – se ne sarebbe poi irragionevolmente discostata in sede di applicazione delle sanzione e, in particolare, di determinazione della sanzione irrogata nei confronti della società. Ne sarebbe quindi derivata una decisione non in linea con i più recenti precedenti della giurisprudenza sportiva pronunciatasi in casi analoghi. In altri termini, la C.D.N. avrebbe dovuto contenere le sanzioni, ed in particolare la penalizzazione nella minore misura dei tre punti di penalizzazione per la società, avuto riguardo a: a) la modesta incidenza della partecipazione del calciatore sull’esito delle gare nelle quali era stato fattivamente impiegato; b) il riconoscimento immediato da parte degli incolpati della propria responsabilità; c) la buona fede della società evincibile dal fatto che il Santi, benchè inserito in distinta in numerosissime gare, era stato concretamente utilizzato solo in alcune di esse; d) la mala fede della società Seregno Calcio dal cui esposto, intenzionalmente ritardato al termine del campionato per massimizzare l’eventuale penalizzazione della Pro Piacenza, è scaturita l’indagine di cui al deferimento; e) i precedenti della giustizia sportiva che avrebbe trattato più favorevolmente casi molto più gravi. La Procura Federale ha resistito con una propria memoria nella quale è stata chiesta la conferma della decisione di primo grado. Alla riunione del 19.6.2014 è comparso sia il difensore degli appellanti che il rappresentante della Procura Federale i quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni La Corte ritiene che il ricorso sia infondato. Preliminarmente si osserva che, nonostante il gravame sia formalmente proposto in relazione a tutte le sanzioni stabilite dalla C.D.N., esso tuttavia affronta nei propri diffusi motivi essenzialmente la sola penalizzazione della società. La Corte ritiene tuttavia che le ragioni sostenute nell’atto di appello non siano sufficienti affinchè la Corte si discosti dalla valutazione operata dalla C.D.N.. Quest’ultima infatti ha determinato la sanzione mediante una valutazione ispirata evidentemente al principio dell’equità, disattendendo quello del cd. automatismo finalizzato ad irrogare un punto di penalizzazione in classifica per ogni gara alla quale il calciatore prese parte in posizione irregolare. La valutazione è stata correttamente compiuta tenendo prioritariamente conto del numero di gare, tra le 34 sotto esame, alle quali il giocatore prese effettivamente parte (11). Circoscritto condivisibilmente in tal modo l’ambito dell’estensione della possibile penalizzazione, la C.D.N. ha quindi stabilito in 8 punti la misura della sanzione. Questa determinazione è condivisa dalla Corte. Infatti, nella concreta individuazione della penalizzazione non può non essere tenuta in considerazione la rilevanza complessiva delle condotte oggetto di deferimento; condotte che, lo si vuole ricordare, si sono protratte praticamente per tutto il corso della stagione sportiva in questione nella quale la società appellante ha sempre liberamente disposto dell’impiego del proprio giocatore nonostante l’impedimento rappresentato dalla giornata di squalifica che il giocatore avrebbe dovuto ancora scontare. La Corte ritiene pertanto che la penalizzazione della società di 8 punti in classifica a fronte dell’irregolare inserimento in distinta del calciatore in ben 34 gare e dell’impiego concreto del medesimo in 11 gare effettive, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, risponda al criterio di ragionevolezza, proporzionalità ed afflittività della sanzione. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Pro Piacenza 1919 di Piacenza. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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