F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 333/CGF del 19 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 16 Luglio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO S.S.D. ALBALONGA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI SPAREGGIO ECCELLENZA, ALBALONGA/CASTELFIDARDO DEL 1.6.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 224 del 4.6.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 333/CGF del 19 Giugno 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 16 Luglio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO S.S.D. ALBALONGA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI SPAREGGIO ECCELLENZA, ALBALONGA/CASTELFIDARDO DEL 1.6.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 224 del 4.6.2014) Con il ricorso indicato in epigrafe, la S.S.D. Albalonga ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti che ha inflitto alla stessa la sanzione dell’ammenda di € 600,00 per avere propri sostenitori fatto oggetto un A.A. del lancio di sputi che lo attingevano alle spalle. Attraverso i motivi di gravame, presentati nei modi e termini di regolamento, la società reclamante ha chiesto l’annullamento della sanzione e, in subordine, una sua congrua riduzione. A supporto di tale richiesta la società ha meramente escluso la sussistenza della condotta sanzionata, deducendo che i propri sostenitori erano in possesso di bottigliette d’acqua, dalle quali è evidentemente fuoriuscito del liquido, che poi ha colpito l’assistente arbitrale, a causa dei movimenti concitati posti in essere durante l’esternazione del proprio dissenso. La Corte, esaminati gli atti, rileva che i comportamenti di cui si sono resi responsabili i sostenitori della reclamante sono chiaramente narrati nei rapporti ufficiali di gara, la cui fidefacienza non può in alcun modo essere scalfita tanto meno in presenza di mere deduzioni difensive non supportate da alcun riscontro oggettivo. Conseguentemente si ritiene congrua la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Albalonga di Pavona di Albano Laziale (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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