F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Sezioni Unite – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 9 Maggio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 003/CGF del 4 Luglio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014, INFLITTA ALLA RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. MASCIOTRA CARMINE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94-TER COMMA 11 DELLE N.O.I.F. E DELL’ART. 8, COMMI 9 E 15 C.G.S. – NOTA N. 4959/447 PF13-14/AM/MA DEL 11.3.2014 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 63/CDN del 26.3.2014) 2. RICORSO SIG. MASCIOTRA CARMINE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94-TER COMMA 11 DELLE N.O.I.F. E DELL’ART. 8, COMMI 9 E 15 C.G.S. – NOTA N. 4959/447 PF13-14/AM/MA DEL 11.3.2014 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 63/CDN del 26.3.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2014/2015 – Sezioni Unite - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 9 Maggio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 003/CGF del 4 Luglio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014, INFLITTA ALLA RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. MASCIOTRA CARMINE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94-TER COMMA 11 DELLE N.O.I.F. E DELL’ART. 8, COMMI 9 E 15 C.G.S. - NOTA N. 4959/447 PF13-14/AM/MA DEL 11.3.2014 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 63/CDN del 26.3.2014) 2. RICORSO SIG. MASCIOTRA CARMINE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94-TER COMMA 11 DELLE N.O.I.F. E DELL’ART. 8, COMMI 9 E 15 C.G.S. - NOTA N. 4959/447 PF13-14/AM/MA DEL 11.3.2014 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 63/CDN del 26.3.2014) Con comunicazione del 24.12.2013, il Dipartimento Interregionale della LND ha segnalato alla Procura Federale il mancato pagamento, entro il termine di 30 giorni stabilito dall’art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F., della somma di € 2.500,00 dovuta dalla Olympia Agnonese al calciatore Di Berardino Stefano in forza della decisione della Commissione Accordi Economici (CAE) prot. 18/CAE del 21.11.2013. La CAE, infatti, aveva accolto il reclamo proposto dal calciatore Di Berardino che lamentava il mancato pagamento degli emolumenti a lui dovuti dalla società Olympia Agnonese in virtù dell’accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2012/2013. La Procura Federale, nell’ambito della propria attività di indagine, ha quindi accertato che: a) la decisione della CAE era stata comunicata alla società con raccomandata spedita il 21.11.2013 ed effettivamente recapitata il 28.11.2013; b) la LND – Dip. Interregionale aveva informato la società Olympia Agnonese, con comunicazione del 26.11.2013, che in mancanza della presentazione della dichiarazione liberatoria del calciatore nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione della CAE, avrebbe provveduto ad inoltrare proposta di deferimento alla Procura Federale; c) la LND – Dip. Interregionale in data 13.1.2014 aveva trasmesso alla Procura Federale copia della liberatoria rilasciata dal Di Berardino in data 23.11.2013 che, tuttavia, era stata trasmessa dalla società Olympia Agnonese al Dip. Interregionale solo il 10.1.2014; d) il Di Berardino in data 27.1.2014 aveva comunicato per iscritto alla Procura Federale di avere ricevuto solo il 2.1.2014, tramite assegno bancario, parte della somma convenuta tra le parti nel minor importo (rispetto a quello stabilito dalla CAE) di € 1.700,00, e di avere concordato con la medesima società il pagamento del saldo all’inizio del mese di marzo 2014; e) il pagamento effettivo era quindi avvenuto oltre il termine di trenta giorni stabilito dall’art. 94 ter, comma 11, NOIF. Pertanto, con atto dell’11.3.2014 prot. 4959/447pf13-14/AM/m, il Procuratore federale, ritenuto violate da parte del Sig. Carmine MASCIOTRA, presidente della società Olympia Agnonese all’epoca dei fatti, le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1 CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, NOIF e dell’art. 8, comma 9, CGS, ha deferito il medesimo Masciotra e la società Olympia Agnonese a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS per le violazioni ascritte al proprio Presidente. La Commissione Disciplinare Nazionale (CDN), convocate le parti in data 26.3.2014, con decisione pubblicata su CU N. 63/CDN ha accolto il deferimento ed ha inflitto al Sig. Carmine Masciotra la sanzione di mesi sei di inibizione ed alla società Olympia Agnonese la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. A giudizio della Commissione, infatti, “alla luce di quanto documentato dalla Procura si evince che l’Olympia, pur raggiungendo un accordo con il calciatore, non ha comunque rispettato il termine di trenta giorni giacché ha versato l’acconto quando detto termine era già spirato, e peraltro non ha provato se abbia poi provveduto a corrispondere il saldo. Peraltro l’art. 94 ter comma 11 delle NOIF stabilisce che entro il termine di trenta giorni vada corrisposta la somma dovuta, non essendo sufficiente il raggiungimento di un accordo con l’altra parte con conseguente rilascio di una liberatoria. Quindi si è così resa responsabile, nella persona del suo Presidente, della violazione degli artt. 1 comma 1 e 8 commi 9 e 15 CGS, poiché il ritardato pagamento, come più volte sentenziato da questa Commissione, non può valere come scriminante ma solo essere preso in considerazione ai fini della quantificazione della sanzione ... Né valgono ad esimere i deferiti da tale responsabilità le affermazioni contenute nella memoria difensiva inerenti una presunta immediata esigibilità degli assegni rilasciati al calciatore, che li avrebbe bancati il primo dopo qualche tempo e l’altro dopo mesi solo per sua volontà, giacché la circostanza è smentita dalla dichiarazione rilasciata dal Sig. Di Berardino alla Procura federale”. Avverso tale decisione, comunicata il 27.3.2014, hanno proposto ricorso sia Il Masciotra che la società Olympia Agnonese con separati atti del 2.4.2014 dal contenuto sostanzialmente speculare, chiedendo la riforma della decisione impugnata ed il proscioglimento dei deferiti. Questi i motivi di impugnazione: a) risulterebbe provata per tabulas la rituale tempestiva corresponsione delle somme dovute al Di Berardino: la società, infatti, avendo transattivamente convenuto con il calciatore, in data 23.12.2013, il pagamento della complessiva somma di € 1.700,00 (a fronte della maggior somma ingiunta dalla CAE di € 2.500,00) tramite due assegni bancari a vista, avrebbe regolarmente adempiuto entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione della CAE; b) la ricevuta avente ad oggetto i due assegni bancari per complessivi € 1.700,00 consegnati al calciatore dalla società, nonché la quietanza liberatoria sottoscritta dal medesimo Di Berardino, documenti entrambi datati 23.12.2013, sarebbero stati immediatamente (il 23.12.2013) trasmessi presso la CAE mentre, per motivi indipendenti dalla volontà dei deferiti, sarebbero stati fatti pervenire dalla CAE alla Segreteria della LND solo in data 10.1.2014; la non imputabilità alla società del ritardo nella trasmissione dei documenti giustificativi risulterebbe confermata dallo stesso Segretario del Dip. Interregionale con la comunicazione del 13.1.2014, integrata con altra del 1.4.2014; c) calciatore e società, in sede transattiva, avrebbero convenuto, come una sorta di “patto d’onore”, che l’incasso degli assegni sarebbe potuto avvenire dopo qualche tempo dalla consegna dei medesimi e di ciò il Di Berardino avrebbe fornito espressa conferma nelle dichiarazioni rese per iscritto alla Procura Federale il 27.1.2014; d) la Commissione Disciplinare Nazionale avrebbe errato nel far coincidere il tempo dell’esecuzione del pagamento, rilevante ai sensi dell’art. 94 ter, comma 11, NOIF, con quello dell’incasso degli assegni (avvenuto tardivamente rispetto al termine stabilito dalla citata norma e non con quello della consegna dei medesimi titoli al calciatore (avvenuto tempestivamente rispetto al termine di cui alla medesima disposizione) ed avrebbe errato nell’avere ritenuto non provato il pagamento effettivo del saldo dal momento che a riprova del contrario soccorrerebbero le contabili bancarie prodotte in atti; e) la prova dell’avvenuta trasmissione il 23.12.2013, da parte della società, della dichiarazione liberatoria, accompagnata dall’accordo transattivo raggiunto, avrebbe dovuto indurre il Giudice di prime cure a ritenere tempestivamente adempiuto il pagamento degli importi che l’art. 94 ter, comma 11 NOIF stabilisce debba avvenire nel termine di trenta giorni dalla decisione della CAE pena la sanzione; f) la stessa Segreteria del Dipartimento interregionale, con nota del Segretario del 1.4.2014, avrebbe significativamente affermato che “già a partire della data del 23.12.2013, la suindicata Società ha regolarizzato la propria posizione nei confronti del tesserato”. I procedimenti, assegnati alla sezione III della Corte di Giustizia Federale, sono stati da questa rimessi alle Sezioni Unite, le quali, preliminarmente, ritengono di dovere riunire i ricorsi avendo entrambi ad oggetto la medesima decisione ed essendo peraltro identiche le questioni sottoposte al giudizio della Corte in entrambi gli appelli. Nel merito, la Corte ritiene che l’impugnazione sia fondata. L’art. 94 ter, comma 11 NOIF stabilisce che “Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi alla Commissione Vertenze Economiche entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d’impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell’Organo di Appello”. Dal canto suo, l’art. 8, commi 9 e 15, CGS stabiliscono che “9. Il mancato pagamento, nel termine previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, delle somme accertate dalla Commissione accordi economici della Lega nazionale dilettanti (LND) o dalla Commissione vertenze economiche comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche … 15. Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli Organi della giustizia sportiva o da collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali comporta, fermo l’obbligo di adempimento, l’applicazione delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell’art. 18, comma 1, e di quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell’art. 19, comma 1”. Preliminarmente occorre evidenziare che, alla luce della motivazione della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale e delle ragioni svolte dai ricorrenti, nella fattispecie non viene in discussione la questione se le decisioni delle Commissioni della LND di cui all’art. 94 ter NOIF possano essere, quanto alla misura del pagamento, derogate dalle parti mediante accordi transattivi sopravvenuti alla pronuncia (il tema, non espressamente illustrato nell’atto di deferimento tra i presupposti della richiesta di sanzione, è stato comunque implicitamente giudicato dalla Commissione Disciplinare Nazionale – la quale si è soffermata sul profilo del ritardato pagamento ammettendo pertanto la piena validità dell’accordo derogatorio – ed il capo della decisione che ad esso si riferisce non è stato oggetto di alcuna censura o rilievo). Il tema dibattuto, in ordine al quale le Sezioni unite sono chiamate ad esprimere il proprio giudizio, è quindi rappresentato dalla diversa questione se abbia effetti equivalenti al pagamento, da disporsi entro il termine dell’art. 94 ter, comma 11, NOIF, il tempestivo intervento di un accordo tra le parti sulle modalità del pagamento effettivo in ragione del quale venga rilasciata contestualmente dal creditore una quietanza liberatoria senza riserve. Nella fattispecie, poiché la decisione della CAE non è stata impugnata ed è quindi passata in giudicato, il termine a disposizione della società Olympia Agnonese per provvedere al pagamento in favore del Di Berardino era rappresentato dal periodo di trenta giorni a decorrere dalla comunicazione della decisione della CAE (e quindi a decorrere dal 28.11.2013). Risulta in atti, dopo l’incertezza provocata dalle contraddittorie comunicazioni della Segreteria del Dip. Interregionale della LND alla Procura federale circa il tempo dell’adempimento, che il 23.12.2013, e quindi entro il predetto termine, le parti raggiunsero un accordo transattivo con il quale venne rideterminata in € 1.700,00 (in luogo di € 2.500,00) la somma dovuta dalla società al calciatore e vennero stabilite le modalità di pagamento mediante la consegna di due assegni bancari a vista in luogo di contanti. Ebbene, a giudizio della Corte, la prova dell’intervenuto accordo tra le parti nel termine stabilito dall’art. 94 ter, comma 11, NOIF, accompagnato dalla dichiarazione liberatoria del calciatore nella quale viene dato atto, senza riserve, dell’esecuzione del medesimo da parte della società, consente di escludere la sussistenza della violazione disciplinare oggetto del deferimento. Infatti, come può essere ragionevolmente sostenuto che la misura del credito sia sempre disponibile dalle parti anche quando sopravvenga una decisione di un organo di giustizia che ne determina la misura (del resto si discorre di indisponibilità relativa anche dei diritti del lavoratore ai sensi dell’art. 2113 c.c. dal momento che le rinunce e le transazioni in materia di lavoro sono viziate da nullità assoluta solo quando l’atto dispositivo sia anteriore alla maturazione del diritto; diversamente, nel caso in cui il diritto sia già stato acquisito dal patrimonio del titolare, le rinunce e le transazioni sarebbero soggette ad annullabilità condizionata all’esercizio della facoltà di tempestiva impugnazione con la conseguenza che non può essere esclusa la possibilità per il lavoratore di non avvalersi dell’impugnativa all’uopo stabilita o di porre in essere al riguardo un valido atto di transazione o di diminuzione del diritto che rende inoperante la stessa impugnativa), del pari anche le modalità di pagamento rimangono nella disponibilità delle parti purchè l’accordo, alle quali le parti riconducono efficacia liberatoria, intervenga nei limiti di tempo stabiliti dall’art. 94 ter comma 11 NOIF. Ferma restando la inderogabilità del termine, infatti – in quanto posto a presidio di finalità ordinamentali che, travalicando l’interesse dei singoli, riguardano l’ordinato ed efficiente svolgimento delle attività federali e, in termini più ampi, la certezza delle situazioni giuridiche – le parti sono libere di determinarsi concordando modalità di pagamento consentite dalla legge. In questo senso, la tempestiva consegna degli assegni bancari, a prescindere dal momento dell’effettivo incasso da parte del creditore, a giudizio della Corte rappresenta il momento esecutivo dell’accordo tempestivamente raggiunto dalle parti. Non vi è dubbio, peraltro, che il pagamento mediante assegno bancario, qualora accettato dal creditore, rappresenti una modalità di pagamento dal momento che, in tema di obbligazioni pecuniarie, il pagamento effettuato mediante un sistema diverso dal versamento di moneta avente corso legale nello Stato, ma che comunque assicuri al creditore la disponibilità della somma dovuta, può essere rifiutato solo in presenza di un giustificato motivo, dovendo altrimenti il rifiuto ritenersi contrario a correttezza e buona fede (Cass. civ. Sez. Unite, 04-06-2010, n. 13658). Nella fattispecie, con il pagamento di un importo inferiore rispetto a quello stabilito dalla CAE effettuato mediante consegna di assegni bancari accettati dal creditore senza alcuna riserva – tanto che, nel ricevere gli assegni, ha rilasciato anche una quietanza liberatoria (trasmessa alla LND nei termini) – le parti intesero risolvere tra di loro la posizione di conflitto sulla quale la CAE si era pronunciata. L’intervento dell’accordo transattivo perfezionatosi con le descritte modalità è sufficiente, a giudizio della Corte, poichè avvenuto tempestivamente, a scongiurare l’applicazione della sanzione disciplinare stabilita dall’art. 94 ter, comma 11, NOIF, non rilevando in senso contrario la circostanza che gli assegni vennero negoziati ben oltre la scadenza del termine di trenta giorni (la circostanza è pacifica). Anche il fatto che gli assegni vennero consegnati privi di data, se può mettere in discussione la validità dell’assegno quale titolo, producendo piuttosto gli effetti di promessa di pagamento, non altera tale conclusione dal momento che ciò che rileva – in un ambito in cui, ferma l’inderogabilità del termine, rimane integra la capacità dispositiva delle parti – è la tempestiva esecuzione dell’accordo transattivo in tutti i suoi particolari. La consegna degli assegni bancari accettati dal creditore senza riserve in luogo della moneta contante rappresenta, quindi, il momento esecutivo della diversa prestazione convenuta tra le parti in luogo di quella originariamente dovuta, risultando pertanto irrilevante, ai fini disciplinari, l’eventuale posticipazione dell’incasso effettivo delle somme. La quietanza liberatoria, rilasciata dal calciatore contestualmente al ricevimento degli assegni, e quindi entro il termine di trenta giorni stabilito dall’art. 94 ter, comma 11, NOIF, pur rappresentando un atto unilaterale di per sé privo di efficacia negoziale, si inserisce nell’ambito dell’accordo transattivo come momento di questo, concretando la dichiarazione di scienza assimilabile alla confessione stragiudiziale dell’adempimento della prestazione della società. Per questi motivi, la C.G.F., preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 1) e 2), come sopra rispettivamente proposti dalla Pol. Olympia Agnonese A.S.D. di Agnone e dal Sig. Masciotra Carmine, li accoglie e, per l’effetto, annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi le tasse reclamo.
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