F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 08 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 17 luglio 2009 5) RICORSO DELLA POL. C. CALDARI AVVE

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 08 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 17 luglio 2009

5) RICORSO DELLA POL. C. CALDARI AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S.S. FARESINA/CALDARI DEL 24.02.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 47 del 13.3.2008)

La Polisportiva Caldari Calcio, con atto del 20.3.2008, ha proposto ricorso avverso la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo nella seduta del 10.3.2008 e resa pubblica con il Com. Uff. n. 47 del 13.3.2008, con la quale tale Commissione ha rigettato per difetto di sottoscrizione, ai sensi dell’art. 33, comma 5, C.G.S., il reclamo presentato dalla Polisportiva medesima in merito alla gara S.S. Faresina/Caldari del 24.2.2008, affinché venisse inflitta alla S.S. Faresina la punizione sportiva della perdita della gara, prevista dall’art. 17, comma 5, lett. a), C.G.S., per avere quest’ultima utilizzato quale assistente dell’arbitro una persona non autorizzata in conformità all’art. 63, comma 2, N.O.I.F.. La Corte di Giustizia Federale deve rilevare che il ricorso in oggetto è stato irritualmente presentato davanti alla Corte medesima. Ai sensi dell’art. 46, commi 3 e 4, C.G.S., infatti, i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l'utilizzazione quali assistenti di parte, dopo essere stati proposti alla Commissione disciplinare territoriale competente, possono essere riproposti, come ricorsi di secondo grado, esclusivamente davanti alla Commissione Disciplinare Nazionale entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. Per questi motivi la C.G.F. dichiara la propria incompetenza in favore della Commissione Disciplinare Nazionale alla quale rimette gli atti.

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