F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 08 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 17 luglio 2009 6) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 08 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 17 luglio 2009

6) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL ROYAL FIN CALCIO A 5 AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SQUALIFICA DEI CALCIATORI: TAVERNESE LUIGI GAETANO FINO AL 31.12.2010; VALENTE FRANCESCO FINO AL 31.12.2009

(Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. 128 del 15.4.2008)

Nel Com. Uff. n. 107 del 27.2.2008 del Comitato Regionale Calabria – LND veniva pubblicato il Com. Uff. n. 67/A della F.I.G.C. - avente ad oggetto: “Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate e per gli eventuali spareggi dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 11 e di Calcio a 5, maschili e femminili, della Lega Nazionale Dilettanti - Stagione Sportiva 2007/2008” – Comunicato Ufficiale che stabiliva, tra l’altro che gli “eventuali reclami alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa”. Il Com. Uff. n. 124 del 2.4.2008 del Comitato Regionale Calabria pubblicava la decisione con la quale il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali della gara del 29.3.2008 Kroton/Royal Fin del

Campionato Calcio a Cinque “Serie C1” infliggeva, oltre a sanzioni varie a carico della predetta seconda società, le squalifiche a tre suoi calciatori (Tavernese Luigi Gaetano, Valente Francesco e De Luca Natale) rispettivamente fino al 31.12.2010, al 31.12.2009 e di due giornate. Il conseguente reclamo n. 177 del 4.4.2008 della Royal Fin Calcio a 5, mirante ad ottenere l’annullamento e/o la riduzione delle squalifiche dei suddetti giocatori Tavernese e Valente, veniva dichiarato inammissibile dalla Commissione Disciplinare (cfr. Com. Uff. n. 128 del 15.4.2008 del Comitato Regionale Calabria) nel rilievo che il “ricorso è stato trasmesso (con lettera raccomandata in data 8.4.2008 e quindi) oltre i termini stabiliti dal Com. Uff. n. 67/A della F.I.G.C. pubblicato nel Com. Uff. n. 107 del Comitato Regionale Calabria, pubblicato e affisso il 27.2.2008”. La società Royal Fin Calcio a 5, con l’atto in esame chiede che, previa dichiarazione di ammissibilità del ricorso per revocazione, venga annullata la decisione impugnata (con conseguente devoluzione del giudizio alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria per l’esame del merito), adducendo i seguenti motivi: a) “violazione art. 33 comma 5 C.G.S., di cui all’art. 38 il quale stabilisce che il reclamo motivato deve essere proposto entro sette giorni successivi alla data di pubblicazione del Com. Uff. in cui è riportata la decisione dell’Organo che si intende impugnare; b) errata applicazione del Com. Uff. n. 67/A della F.I.G.C., pubblicato nel Com. Uff. n. 107 del Comitato Regionale Calabria poiché il reclamo proposto dalla società Royal Fin Calcio A 5 non interessa le ultime quattro giornate di campionato in quanto trattasi di squalifiche che vanno oltre il riferimento alle gare riferite nel summenzionato Comunicato n 67/A della F.I.G.C.”. Come noto, l’istituto della revocazione è un rimedio offerto dall’ordinamento giuridico avverso decisioni non più appellabili ovvero divenute irrevocabili, presupponendo dunque esso un giudizio già validamente concluso. Ed è per questo che la relativa sentenza, definitiva, può essere revocata (con conseguente riesame del merito del giudizio) solamente in certi casi e per certi motivi di fatto e, dunque, in presenza di situazioni di carattere eccezionale. A differenza dell’ordinamento civile, nel quale il ricorso per revocazione è rivolto allo stesso Giudice che ha emesso la sentenza impugnata, nell’ordinamento federale l’unico Giudice della revocazione è la Corte di Giustizia Federale la quale, ai sensi dell’art. 39 C.G.S., si pronuncia nei casi ivi espressamente e tassativamente elencati, peraltro affrontando pregiudizialmente la questione dell’ammissibilità del ricorso stesso. Nella fattispecie in esame, parte ricorrente invoca due motivi di revocazione, descritti nella parte in fatto. Al riguardo, il Collegio rileva che il primo di essi (violazione dell’art. 33 comma 5 C.G.S., in combinazione col successivo art. 38) non è compreso nell’elenco dei motivi di revocazione di cui al citato art. 39. Inoltre i menzionati artt. 33 e 38 (che indicano i termini ordinari dei reclami) non sono invocabili nel caso di specie, essendo invece applicabile il Com. Uff. n. 67/A della F.I.G.C. che indica i termini abbreviati per le ultime 4 giornate di Campionato di Calcio a 5. Quanto al secondo dei motivi (errata applicazione del Com. Uff. n. 67/A della F.I.G.C.) il Collegio constata che anch’esso non rientra tra i casi di revocazione, atteso che la lamentata errata applicazione attiene propriamente ad un giudizio emesso dal giudice nel procedimento logico giuridico da lui seguito. Sotto quest’ultimo profilo, il motivo di ricorso non potrebbe essere ricondotto all’ipotesi contemplata alla lett. e) del citato art. 39 (errore di fatto del giudice risultante dagli atti e documenti di causa), posto che siffatta ipotesi si concretizza in un’erronea od omessa percezione, da parte dell’organo giudicante, del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, idoneo a determinare detto organo a decidere sulla base di un falso presupposto e, come tale, costituente un vero e proprio errore di fatto. In sintesi, l’errore deve incidere sulla percezione delle risultanze documentali e non già sull’apprezzamento o sulla loro interpretazione e quindi non deve essere il frutto di un giudizio sul punto controverso. Nella specie, la Commissione Disciplinare, lungi dall’essere incorsa in una svista o in un’omissione o in uno sbaglio di lettura, inducendosi a decidere con una falsa percezione della realtà, ha ritenuto applicabile nella fattispecie (vertendosi nelle ultime 4 giornate di campionato) il suddetto Com. Uff. 67/A e non gli art. 33 comma 5 e 38 comma 2 C.G.S.. Quanto al rilievo, di fatto, della ricorrente società Royal Fin Calcio a 5 - secondo cui il reclamo proposto non interessa le ultime quattro giornate di campionato di cui al Comunicato n 67/A della F.I.G.C. trattandosi di squalifiche che riguardano un periodo temporale che va oltre tali gare - il

Collegio constata che al momento della decisione del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 124 del 2.4.2008 per la gara disputatasi il 29.3.2008) restavano da giocare altre due gare del campionato previste per il 5 aprile e 12 aprile 2008. Pertanto, il Comunicato n 67/A è stato correttamente applicato nella fattispecie, con riguardo sia al giocatore De Luca Natale, squalificato appunto per due giornate, sia ai calciatori Tavernese Luigi Gaetano e Valente Francesco, pur se la loro squalifica si proiettava anche al di la di tali due ultime giornate. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal Royal Fin Calcio a 5 di Cirò Marina (Krotone). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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