F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 16 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 303/CGF del 17 luglio 2009 3) RICORSO DELL’ A.C. SANDONA’ 1922 S.R.L

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 16 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 303/CGF del 17 luglio 2009

3) RICORSO DELL’ A.C. SANDONA’ 1922 S.R.L. AVVERSO LA SQUALIFICA 10 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MARZOCCHELLA MARCO

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 1 del 7.5.2008)

All’11° del secondo tempo della gara Sandonà/Sambonifacese, il direttore di gara, procedeva all’espulsione del calciatore - n. 18 Marzocchella Marco - del Sandonà che dopo una decisione presa dallo stesso direttore di gara nel gridare in segno di protesta offensiva lo colpiva più volte con tre dita sul torace con forza e, come si legge nel referto arbitrale, senza procurare alcun dolore o conseguenza fisica. Il Giudice sportivo squalificava per dieci gare il calciatore. Ha preannunciato reclamo con fax del 7.5.2008 la società Sandonà, chiedendo copia degli atti. Con missiva fax del 13.5.2008, la società ha proposto i motivi, evidenziando l’eccessivo rigorismo della sanzione a fronte di un comportamento non così grave, instando per la riduzione della squalifica. Precisa la parte ricorrente che non si rileva nel comportamento del giocatore alcuna intenzionalità violenta, ma una puntualizzazione del disappunto per le decisioni prese dal direttore di gara. Viene poi evidenziato che il giocatore in sostanza il contatto è stato di lievissima entità contenuto in una esuberante gestualità, tant’è vero che l’arbitro non riportava alcun dolore ne alcuna conseguenza fisica. Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l’impugnazione sia fondata. E’ indubbio, così come emerge dallo stesso tenore del ricorso, che vi è stato un contatto fisico tra il giocatore e l’arbitro, contatto ammesso anche in sede di reclamo. Dall’esame del referto arbitrale emerge a questo proposito che il contratto è stato reiterato “colpiva più volte con tre dita”. Dal contesto così delineato può affermarsi, proprio dalla ricostruzione delle modalità dei fatti, come il contatto con l’arbitro è stato cercato dal giocatore, anche se nella veemenza delle modalità della protesta. A questo proposito premesso che ogni manifestazione nei confronti dell’arbitro deve essere connotata da quei canoni di educazione e rispetto che devono improntare i rapporti fra i partecipanti alla competizione, non può non rilevarsi come le circostanze attenuanti proprie della previsione normativa - secondo cui fattispecie di tenuità e comunque modesta entità – debbano in ogni caso essere compiutamente valutate. Appare, infatti, che il principio (cfr. art. 19, n. 4, lett. d) C.G.S.) secondo cui la sanzione minima non possa essere inferiore ad 5 giornate di squalifica, debba essere letto nella più compiuta portata della previsione ed in base al combinato disposto secondo cui, appunto, particolari circostante attenuanti possano influire anche sulla sanzione minima della squalifica. In applicazione di tale dettame la fattispecie concreta nella sua connotazione può essere così ricostruita. Il calciatore si è avvicinato all’arbitro e “lo colpiva più volte con tre dita” mentre protestava, dovendosi inquadrare il fatto in una esuberanza della protesta, con un crescendo che travalica la mera reazione verbale, ma che non integra quelle manifestazioni propriamente fisiche e violente come del resto dimostra le modalità dei colpi. La fattispecie concreta, conseguenzialmente, presenta quegli elementi di non peculiare rilevanza della consumata condotta violenta – le ditate non hanno provocato alcun danno al direttore di gara, nè vi è stata alcuna menomazione dell’azione dell’arbitro, che non risulta sia rimasto intimidito ovvero particolarmente scosso dal fatto. Pertanto, in applicazione dell’art. 19 n. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, si ritiene equo ridurre la squalifica a 5 (cinque) giornate rispetto alle 10 (dieci) comminate dal Giudice Sportivo, poiché deve farsi applicazione della attenuante di una manifestazione impulsiva e di lieve e modesta connotazione violenta che si ritiene assolutamente prevalente proprio per la tenuità della consumata violenza. Per questi motivi la C.G.F in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.C. Sandonà 1922 S.r.l. di San Donà di Piave (Venezia), ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Marzocchella Marco in 5 giornate di gara effettive. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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