F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 16 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 303/CGF del 17 luglio 2009 4) RICORSO DELL’ U.S. NOVESE SSD S.R.L. A

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 16 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 303/CGF del 17 luglio 2009

4) RICORSO DELL’ U.S. NOVESE SSD S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE NODALI ALEX SEGUITO GARA SESTRESE/NOVESE DEL 27.4.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 121 del 30.4.2008)

Nel corso della gara Sestrese/Novese del 27.4.2008 veniva espulso dall’arbitro, il calciatore della società Novese Alex Nodari; il quale a gioco fermo metteva una mano in faccia ad un avversario facendolo cadere in terra. Il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 121 del 30.4.2008) squalificava per 3 giornate il Nodari. Avverso detta sanzione proponeva reclamo il 5.5.2008 la Novese dolendosi della sanzione inflitta al proprio calciatore. Veniva evidenziato nel ricorso della società come i fatti andavano inquadrati in una diversa dinamica non connotata da alcuna violenza e si precisava, infatti, che a seguito di una precedente spinta di un avversario, in realtà, vi era stato solo un contatto petto contro petto; e consequenzialmente veniva chiesta la riduzione delle giornate di squalifica. Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l’impugnazione sia infondata. E’ indubbio, così come emerge dagli atti dell’arbitro Ufficiale di gara, minimamente scalfiti dalle circostanze evidenziate nel ricorso, che il calciatore Nodari ha colpito un avversario con una manata al volto. Il gesto è puntualmente evidenziato nel referto arbitrale che inquadra precisamente i fatti, tant’è che viene specificato come l’avversario colpito dal Nodari si rialzava prontamente senza riportare alcun danno. Consequenzialmente non rileva la ricostruzione di parte non in grado di intaccare minimamente il resoconto arbitrale puntualmente trasfuso nella decisione del Giudice Sportivo oggi impugnata. Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Novese SSD S.r.l. di Novi Ligure (Alessandria) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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