F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 16 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 303/CGF del 17 luglio 2009 5) RICORSO DEL SIG. ANTONIO ALTAMURA

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 16 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 303/CGF del 17 luglio 2009

5) RICORSO DEL SIG. ANTONIO ALTAMURA (ALLENATORE U.S. BITONTO 1921), AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.06.2008 SEGUITO GARA S.S.C. GRAGNANO/U.S. BITONTO DEL 27.04.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 121 del 30.4.2008)

Il signor Altamura Antonio, allenatore della U.S. Bitonto, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale veniva squalificato sino al 30.6.2008, come da motivazione contenuta e pubblicata nel Com. Uff. n. 121 del 30.4.2008. Il reclamante rappresentava, attraverso i motivi di doglianza, che le azioni contestate, commesse ai danni del Commissario di campo, erano conseguenza dalla grave aggressione subita da parte dei calciatori e tesserati della squadra locale e evidenziava, inoltre, che sua intenzione era manifestare il proprio disappunto nei confronti degli uomini delle Forza dell’ordine e non verso il Commissario di campo che, non qualificandosi come tale, era stato scambiato per un agente della P.S.. Infine l’Altamura, nel giudicare eccessiva la sanzione, ne chiedeva la riduzione a due sole gare, previa derubricazione da art. 19 comma 4 lettera d) ad art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S.. Le deduzioni difensive dall’Altamura sono prive di qualsiasi pregio. Infatti gli episodi contestati allo stesso, consistiti nello spintonare con forza il Commissario di campo, rivolgendogli espressioni offensive ed intimidatorie, risultano provati dai documenti ufficiali di gara che formano, ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S., fonte di prova privilegiata. Pertanto la condotta contestata integra una evidente ipotesi di violenza ed è stata correttamente sanzionata dal Giudice Sportivo Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dal signor Antonio Altamura e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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