F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 16 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 303/CGF del 17 luglio 2009 6) RICORSO DELL’ U.S. BITONTO 1921 AV

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 16 maggio 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 303/CGF del 17 luglio 2009

6) RICORSO DELL’ U.S. BITONTO 1921 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE MANZO VINCENZO SEGUITO GARA S.S.C. GRAGNANO/U.S. BITONTO DEL 27.04.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 121 del 30.4.2008)

La U.S. Bitonto impugnava la decisione del Giudice Sportivo che sanzionava con cinque giornate di squalifica il calciatore Manzo Vincenzo come da delibera motivata nel Com. Uff. n. 121 del 30.4.2008. La società reclamante, attraverso i propri scritti difensivi, assumeva, sostanzialmente, che il comportamento posto in essere dal proprio tesserato, il quale si è limitato unicamente a difendersi dall’aggressione subita dai calciatori della squadra locale, non possa essere ricondotto alla fattispecie di cui all’art. 19 comma 4 lett. c) C.G.S. e per tali motivi, chiedeva la riduzione della squalifica. Sebbene, dall’esame degli atti, risulti, in maniera incontrovertibile, la partecipazione del Manzo ai fatti contestati, è pur vero che il capo di incolpazione non descrive in maniera analitica le condotte delle quali si sarebbe reso effettivamente autore. Pertanto, se da un lato il Manzo avrebbe reagito ad una aggressione ingiusta, dall’altro risulta che allo stesso sia stata applicata la sanzione in assenza della specificazione e quantificazione delle azioni in maniera tale da poter determinare, nel caso di specie, la riduzione della stessa nella misura di tre giornate. Per questi motivi la C.G.F in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’U.S. Bitonto 1921 di Bitonto (Bari), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Manzo

Vincenzo a 3 giornate di gara effettive. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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