F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 20 giugno 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 304/CGF del 17 luglio 2009 3) RICORSO DELLA S.S. MIRTO CALCIO A CINQ

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 20 giugno 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 304/CGF del 17 luglio 2009

3) RICORSO DELLA S.S. MIRTO CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ENZO GRASSO/MIRTO CALCIO A CINQUE DEL 31.5.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 748 del 4.6.2008)

La S.S. Mirto Calcio a 5 ha impugnato davanti a questa Corte la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque Com. Uff. n. 748 del 4.6.2008 che, in relazione alla gara del Campionati di Calcio a Cinque, Serie C1 Play Off, Enzo Grass/Mirto Calcio a 5 giocata in Siracusa il 31.5.2008, aveva rigettato la sua richiesta di ottenere “partita vinta” per essere stato, a suo dire, l’incontro su indicato, disputato in struttura diversa da quella indicata nei documenti ufficiali (C.C.U.U. nn. 710 e 725 del 2008), con conseguente nocumento per essa reclamante. Sostiene, con l’ausilio di una copiosa documentazione, che il primo giudice, nelle sue valutazioni, sarebbe incorso in un evidente errore ed insiste nelle sue istanze originarie. Il ricorso non può essere accolto. Osta ad un possibile riesame della vicenda un’insuperabile preclusione di natura procedurale che, anche se ignorata dal Giudice Sportivo, mantiene i suoi effetti paralizzanti in ogni grado di giudizio e no può essere, in alcun modo, pretermessa. A mente, invero, dell’art. 29, commi 3 e 4 b) C.G.S. i reclami che investono la regolarità di svolgimento delle gare, qual è quello in esame, devono essere “preannunciati entro le 24 ore del giorno successivo a quello della gara” a cui si riferiscono. L’omessa integrale osservanza di tale formalità impedisce la regolare instaurazione del procedimento. Nella fattispecie, la S.S. Mirto Calcio a 5 ha manifestato la sua intenzione di ricorrere contro la regolarità dell’incontro svoltosi il 31.5.2008, con preannuncio, in data 3.6.2008, data che, essendo all’evidenza tardiva rispetto al termine perentorio indicato dall’art. 29 surrichiamato, rende inammissibile il successivo reclamo. Pronuncia, questa, che il Giudice Sportivo avrebbe dovuto privilegiare la relativa omissione non incide, comunque, sulla persistenza del rilevato vizio procedurale e ciò comporta inevitabilmente il rigetto dell’appello. Per questi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Mirto Calcio a Cinque di Mirto Crosia (Cosenza) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

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