F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 20 giugno 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 304/CGF del 17 luglio 2009 4) RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DI MONTESIL

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it

e sul Comunicato ufficiale n. 223/CGF del 20 giugno 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 304/CGF del 17 luglio 2009

4) RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DI MONTESILVANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2009 AL SIG. DI PIETRO ALDO INFLITTAGLI SEGUITO GARA CITTÀ DI MONTESILVANO C5/AOSTA CALCIO A CINQUE  DELL’1.6.2008

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 750 del 5.6.2008)

Con ricorso tempestivamente e ritualmente introdotto a norma di regolamento, l’A.S.D. Città di Montesilvano Calcio a 5 ha impugnato la delibera del competente Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque pubblicata nel Com. Uff. n. 750 del 5.6.2008, con la quale il detto Giudice, in relazione alla gara Montesilvano/Aosta, aveva, fra l’altro, squalificato il signor Aldo Di Pietro, allenatore della ricorrente, fino al 31.12.2009 per aver colpito uno degli arbitri della partita al termine della stessa. Assume l’appellante che la circostanza contestata non avrebbe potuto realizzarsi in quanto il direttore di gara, nell’allontanarsi dal terreno di gioco, era protetto dai dirigenti di essa società ospitante, sicchè era da escludersi che il fatto potesse essersi verificato con le modalità refertate, essendosi il Di Pietro limitato ad inveire contro l’arbitro; instava, pertanto, per la totale riforma della decisione sanzionatoria, con riformulazione delle accuse e più adeguata sanzione, da adottare in ridotta misura. Osserva la Corte che la ricostruzione dell’episodio è stata effettuata dal referto arbitrale con assoluta puntualità di riferimenti e particolari, né appare contraddittoria o comunque smentita da altre acquisizioni processuali che, anzi, la confermano: la veridicità dell’evento non può quindi venir dubitata. Ritiene tuttavia la stessa Corte di poter ridurre l’ irrogata squalifica in considerazione della modestia delle conseguenze dell’aggressione, descritte dallo stesso arbitro come “lieve e momentaneo dolore”. In presenza di tale risultanza appare equo ridurre la squalifica al 30.6.2009. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Città di Montesilvano di Montesilvano (Pescara), riduce la sanzione della squalifica inflitta al signor Di Pietro Aldo, fino al 30.6.2009. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it