F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1988/1989 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 25 gennaio 1989– pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. PETRALIA SEBASTIANO, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ ARA AQUILA CLUB E REVISORE DEI CONTI PRESSO IL COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE DELLA L.N.D., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1988/1989 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 25 gennaio 1989– pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. PETRALIA SEBASTIANO, PRESIDENTE DELLA SOCIETA' ARA AQUILA CLUB E REVISORE DEI CONTI PRESSO IL COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE DELLA L.N.D., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. I1 Procuratore Federale, con nota datata 13.9.1988, ha deferito alla Corte Federate il Sig. Petralia Sebastiano, Presidente della Società Ara Aquila e Revisore dei Conti del Comitato Regionale Trentino Alto Adige, perché risponda di violazione di cui all'art. 1 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, ripetutamente, nel corso della gara Ara Aquila/La Rovere dell'1.5.1988, valevole per il Campionato di 2° Categoria organizzato dal Comitato Regionale Trentino Alto Adige, offeso con espressioni ingiuriose e minacciose, assoggettate ad atti di protesta violenta, l'arbitro dell'incontro. La Corte Federale, sentito il Sig. Petralia Sebastiano, il quale nel negare nel modo più assoluto quanto dichiarato dall'arbitro, deposita, per l'acquisizione agli atti documenti riguardanti gare effettuate dalla sua società: - ritenuta l'estrema gravità del comportamento reiterato del Sig. Petralia nei confronti dell'arbitro, verso il quale egli non si è limitato a pronunciare ingiurie ma ha compiuto anche gesti di violenza fisica nei confronti dello stesso; - considerato che il comportamento del deferito ha suscitato anche altri comportamenti ingiuriosi e violenti nei confronti dell'arbitro da parte del pubblico; - ritenuto che il Petralia, nel corso degli accertamenti effettuati dall'Ufficio Indagini e successivamente non ha mai indicato testi a suo favore, che pure si era riservato di fornire; - che la stessa documentazione prodotta oggi dal Petralia dimostra una forte conflittualità nei confronti della Classe Arbitrale; per questi motivi, pronunciando sul deferimento come innanzi proposto dal Procuratore Federale, infligge al Sig. Petralia Sebastiano 1a sanzione della inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale per anni 2.
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