F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1988/1989 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 25 gennaio 1989– pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. SCOTTI ENRICO, DIRETTORE SPORTIVO DELLA A.S. ISCHIA ISOLAVERDE E COMPONENTE DEL COLLEGIO ARBITRALE DESIGNATO DALLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER IL COMPORTAMENTO TENUTO NEI CONFRONTI DEL DIRETTORE DELLA GARA REGGINA/ISCHIA DEL 31.1.1988. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. SCOTTI ENRICO, DIRETTORE SPORTIVO DELLA A.S. ISCHIA ISOLAVERDE E COMPONENTE DEL COLLEGIO ARBITRALE DESIGNATO DALLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE ALLA STAMPA DOPO L’EFFETTUAZIONE DELLA GARA REGGINA/ISCHIA DEL 31.1.1988.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1988/1989 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 25 gennaio 1989– pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. SCOTTI ENRICO, DIRETTORE SPORTIVO DELLA A.S. ISCHIA ISOLAVERDE E COMPONENTE DEL COLLEGIO ARBITRALE DESIGNATO DALLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER IL COMPORTAMENTO TENUTO NEI CONFRONTI DEL DIRETTORE DELLA GARA REGGINA/ISCHIA DEL 31.1.1988. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. SCOTTI ENRICO, DIRETTORE SPORTIVO DELLA A.S. ISCHIA ISOLAVERDE E COMPONENTE DEL COLLEGIO ARBITRALE DESIGNATO DALLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE ALLA STAMPA DOPO L'EFFETTUAZIONE DELLA GARA REGGINA/ISCHIA DEL 31.1.1988. Con atti datati 15.9.1988, il Procuratore Federale ha deferito a questa Corte i1 Sig. Scotti Enrico, Direttore Sportivo della A.S. Ischia Isolaverde e Componente del Collegio Arbitrale designato dalla Lega Professionisti Serie C per violazione dall'art. 1 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento tenuto nei confronti del Direttore della gara Reggina/Ischia del 31.1.1988 nonché, per violazione dall'art. 1 n. 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le dichiarazioni, rilasciate alla Stampa dopo l'effettuazione della citata gara Reggina/Ischia, lesive della reputazione del Direttore di gara. La Corte Federale, preliminarmente, riunisce i due procedimenti, stante l'evidente connessione oggettiva. Dà atto che è presente il Sig. Scotti Enrico, i1 quale, pur riconoscendo di essere entrato nello spogliatoio dell'arbitro, afferma di aver pronunciato soltanto la frase "riferirò a chi di dovere" e nega di aver pronunciato le frasi riportate dal Corriere dello Sport anche se ammette di non aver inoltrato richiesta di rettifica. La Corte Federale: - rilevato che lo Scotti ammette di essere entrato nello spogliatoio dell'arbitro e di aver pronunciato una frase minacciosa; - che, inoltre, egli ha rilasciato alla Stampa dichiarazioni mai smentite, che risultano lesive della reputazione del Direttore di gara; - valutata l'entità di entrambi i fatti; per questi motivi, pronunciando, previa riunione, sui deferimenti come innanzi proposti dal Procuratore Federale, infligge al Sig. Scotti Enrico 1a sanzione della inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale per mesi 3.
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