F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1989/1990 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 27 novembre 1989– pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTI DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ERCOLI SILVANO, SEGRETARIO DELL’U.S. PONTE PATTOLI E MEMBRO SUPPLENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELCOMITATO REGIONALE UMBRO DELLA L.N.D., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 N. 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELL’U.S. PONTE PATTOLI, AI SENSI DELL’ART. 6 N. 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER RESPONSABILITA’ OGGETTIVA

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1989/1990 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 27 novembre 1989– pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTI DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. ERCOLI SILVANO, SEGRETARIO DELL'U.S. PONTE PATTOLI E MEMBRO SUPPLENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELCOMITATO REGIONALE UMBRO DELLA L.N.D., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 N. 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELL'U.S. PONTE PATTOLI, AI SENSI DELL'ART. 6 N. 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER RESPONSABILITA' OGGETTIVA Con atto datato 17 aprile 1989, i1 Procuratore Federale ha deferito a questa Corte il Sig. Ercoli Ilvano, membro supplente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato Regionale Umbro, tesserato quale segretario per l'U.S. Ponte Pattoli, perché risponda della violazione di cui all'att. 1 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per avere, al termine della gara Ponte Pattoli/Mugnano del 16.10.1988 (Campionato Umbro di 1a Categoria) espresso pubblicamente giudizi lesivi della reputazione di persone operanti nell'ambito federale e dell'arbitro, nonché l'U.S. Ponte Pattoli, quale responsabile oggettiva, ex art. 6 n. 2 del Codice di Giustizia Sportiva, della violazione di cui sopra ascritta a1 proprio dirigente. La Corte Federale: - rilevato che la responsabilità dell'Ercoli Ilvano risulta inequivocabilmente provata nelle reiterate dichiarazioni dell'arbitro e dal fatto che costui ha riconosciuto nello stesso Ercoli colui che lo aveva ingiuriosamente apostrofato; - ritenuto che la U.S. Ponte Pattoli va considerata responsabile obiettiva ai sensi dell'art. 6 n. 2 del Codice di Giustizia Sportiva; per questi motivi, pronunciando sui deferimenti come innanzi proposti dal Procuratore Federale, dichiara Ercoli Ilvano responsabile dell'incolPazione ascrittagli e gli infligge la sanzione dell'ammonizione con diffida. Dichiara, altresì, la U.S. Ponte Pattoli responsabile del fatto stesso, ai sensi dall'art. 6 n. 2 del Codice di Giustizia Sportiva, e le infligge la sanzione dell'ammonizione.
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