F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1989/1990 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 27 novembre 1989– pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. DANZA ALFONSO, PRESIDENTE OEL COMITATO REGIONALE LUCANO DEL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 N. 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1989/1990 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 27 novembre 1989– pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. DANZA ALFONSO, PRESIDENTE OEL COMITATO REGIONALE LUCANO DEL SETTORE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 N. 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Con atto datato 27 giugno 1989, il Procuratore Federale ha deferito a questa Corte il Sig. Danza Alfonso, Presidente del Comitato Regionale Lucano del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, per rispondere di violazione dall'art. 1 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere tenuto, in Castellammare di Stabia il 23.3.1989, durante l'effettuazione della gara tra le rappresentative "allievi" dei Comitati Regionali di Lucania e Lombardia nell'ambito della Coppa Nazionale Primavera, una condotta non conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva, ed in particolare per avere pubblicamente ingiuriato l'arbitro della gara Sig. Nigro Domenico. La Corte Federale, - rilevato che la responsabilità del Danza Alfonso risulta inequivocabilmente provata dalle concordi dichiarazioni dell'arbitro Nigro, del guardalinee Banelle e soprattutto dal Commissario Speciale Costeniero Sergio; - richiamate altresì le parziali ammissioni dello stesso Danza Alfonso; per questi motivi, pronunciando sul deferimento come innanzi proposto dal Procuratore Federale, dichiara i1 Sig. Danza Alfonso responsabile dell'incolpazione ascrittagli e gli infligge la sanzione dell'ammonizione con diffida.
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