F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 17/CF del 21 maggio 2007 1. RECLAMO PROPOSTO DALL’ A.C. PRATO S.P.A. AI SENSI DELL’ART. 22, COMMA 1, LETT. f) e f2) DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. AVVERSO LA VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA F.I.G.C. DEL 22 GENNAIO 2007 PER L’APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI REVISIONE DELLO STATUTO.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 17/CF del 21 maggio 2007 1. RECLAMO PROPOSTO DALL’ A.C. PRATO S.P.A. AI SENSI DELL’ART. 22, COMMA 1, LETT. f) e f2) DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. AVVERSO LA VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA F.I.G.C. DEL 22 GENNAIO 2007 PER L’APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI REVISIONE DELLO STATUTO. Con atto in data 27 gennaio 2007 la A.C. PRATO S.p.A. ha proposto reclamo avverso la assemblea della F.I.G.C. tenutasi a Roma il 22 gennaio 2007. La A.C. PRATO S.p.A. ha, successivamente, integrato le sue censure con varie memorie. Tra l'altro, sono state prodotte memorie in previsione della udienza dell'8 febbraio 2007, memoria integrativa in data 4 maggio 2007, e memoria in data 10 maggio 2007. Nel corso del procedimento, unitamente ai ricordati scritti difensivi, sono stati depositati documenti tutti con puntualità e precisione riepilogati anche oralmente in occasione della udienza del 10 maggio 2007. La istante, con le illustrate argomentazioni, sostanzialmente richiede che venga dichiarata la invalidità dell’assemblea in quanto: a) non sarebbero stati messi in discussione gli emendamenti proposti dalla A.C. PRATO S.p.A.; b) le proposte di revisione dello Statuto non sarebbero state regolarmente presentate in modo tale che la espressione di voto della assemblea non risultasse valida; c) infine erroneamente si è proceduto, secondo l'A.C. PRATO S.p.A., ad un voto per alzata di mano e non al voto in forma segreta. Nel corso del procedimento è stato acquisito il verbale dell'Assemblea Straordinaria della Federazione Italiana Giuoco Calcio, redatto dal Notaio Andrea Fontecchia. Per completezza, è il caso specificare che nel detto verbale viene riportata la relazione del Commissario Straordinario, quindi i vari interventi, sollecitati dal Presidente, dei rappresentanti delle Leghe e delle Componenti tecniche. Vengono quindi elencati, su precisazione del Vice Commissario, i vari emendamenti predisposti e sottoposti all'Assemblea. Ovviamente nel verbale si fa cenno anche all'intervento del Presidente Onorario della A.C. PRATO S.p.A., che ha poi originato il presente contenzioso. Infine, dopo l'illustrazione del Presidente dell'Assemblea, vengono verbalizzate le modalità di votazione le quali prevedevano che "ad ogni delegato sono state consegnate tre tessere elettroniche per poter esprimere il voto SI e il voto NO ovvero la scheda bianca utilizzando i lettori posti al lato delle poltrone". Il reclamo proposto si prospetta infondato per le seguenti considerazioni. Il procedimento di revisione dello Statuto della Federazione è previsto dall'art. 33 dello Statuto. Tale norma, come è noto, prescrive che: "Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte ad una Assemblea straordinaria appositamente convocata almeno sessanta giorni prima della seduta. Esse sono approvate con almeno tre quarti dei voti dei Delegati componenti l'Assemblea, in essi compreso un terzo dei voti dei Delegati delle società ed associazioni di ciascuna Lega nonché un terzo dei voti dei Delegati di ciascuna componente tecnica". Ma non basta: con Comunicato Ufficiale n. 54 pubblicato il 9 gennaio 2007, il Commissario Straordinario della Federazione ha emanato il Regolamento della Assemblea Straordinaria per l'approvazione delle proposte di revisione dello Statuto in previsione della Assemblea del 22 gennaio 2007. Tale Regolamento, al quale il reclamante non fa effettivo cenno nelle sue deduzioni, prevede e disciplina con puntualità da un lato, come devono essere presentati emendamenti alla proposta di Statuto, quindi l'ordine delle votazioni ed infine le modalità di votazione e di scrutinio. In particolare, gli argomenti ora indicati vengono presi in considerazione dagli articoli 3, 4 e 5 del richiamato Regolamento; le norme così dispongono: “1. L'Assemblea elegge, per la direzione dei lavori, il Presidente con votazione palese. 2. Per lo svolgimento dei lavori, il Presidente è assistito dal Segretario della Federazione. 3. Prima che si apra la votazione, il Commissario Straordinario, o la persona da questi indicata, espone le linee generali della proposta di Statuto presentata dall'Assemblea." In ordine alle modalità di presentazione e approvazione degli emendamenti, l'art. 4 prescrive: “a) Il Commissario Straordinario o ciascuna Componente può proporre emendamenti mediante deposito presso la Segreteria Federale fino a 3 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea. Il Segretario assicura la tempestiva comunicazione di tali emendamenti alle Componenti e al Commissario Straordinario; b) il Commissario Straordinario può proporre emendamenti in sede assembleare prima che il Presidente dichiari aperta la votazione finale sulla proposta di Statuto; c) d'intesa tra loro, le Componenti possono proporre emendamenti in sede assembleare prima che il Presidente dichiari aperta la votazione finale sulla proposta di Statuto." Ma, come sopra si è anticipato, sono anche disciplinate le modalità di votazione; l'art. 5 infatti prescrive che: "1. Il Presidente pone in votazione gli emendamenti presentati dalle Componenti o dal Commissario Straordinario. 2. Prima che siano messi in votazione, i presentatori di emendamenti possono esporre i contenuti degli stessi. Per gli emendamenti presentati dalle Componenti, il Commissario Straordinario, o persona da lui delegata, ha diritto di replica. 3. Il Presidente pone in votazione gli emendamenti secondo l'ordine degli articoli in riferimento ai quali sono stati presentati. 4. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso articolo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamenti soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi, quelli modificativi e, infine, quelli aggiuntivi. 5. La votazione finale sulla proposta di Statuto nel suo complesso ha luogo dopo la discussione e la votazione degli emendamenti." Alla luce di quanto sin qui riportato, tutte le censure dedotte dalla A.C. PRATO S.p.A., non possono ritenersi fondate. Ed invero, non appare condividibile la doglianza in ordine al mancato esame degli emendamenti presentati dalla reclamante, nonché la doglianza afferente ad una asserita errata interpretazione e applicazione dell'art. 33 dello Statuto federale. Da un lato infatti - come riportato nel verbale sopra richiamato - gli emendamenti approvati dall'Assemblea sono stati presentati secondo le rigorose modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento; dall'altro il secondo motivo afferente alla interpretazione ed applicazione dell'art. 33 dello Statuto non tiene conto appunto del più volte citato Regolamento. Le medesime argomentazioni sono idonee a confutare l'ultimo gruppo di critiche che afferiscono alla mancata adozione del voto in forma segreta. Gli emendamenti presentati sono stati esaminati e approvati secondo le modalità previste dal Regolamento e di qui la non accoglibilità del reclamo proposto. P.Q.M. E' respinto il reclamo proposto dalla A.C. PRATO S.p.A. Ordina l’incameramento della tassa reclamo.
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