F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 3/CF del 26 agosto 2006 1. RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO, EX ARTICOLO 22, COMMA 1, LETTERA A) CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN ORDINE AD INTERPRETAZIONE UNIVOCA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 49 N.O.I.F. ED AL COMUNICATO UFFICIALE N.167/A DEL 15-2-2006, INERENTI I CRITERI PER LA SOSTITUZIONE DELLE SOCIETA’ NON AMMESSE AI CAMPIONATI DI SERIE C2

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 3/CF del 26 agosto 2006 1. RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO, EX ARTICOLO 22, COMMA 1, LETTERA A) CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN ORDINE AD INTERPRETAZIONE UNIVOCA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 49 N.O.I.F. ED AL COMUNICATO UFFICIALE N.167/A DEL 15-2-2006, INERENTI I CRITERI PER LA SOSTITUZIONE DELLE SOCIETA’ NON AMMESSE AI CAMPIONATI DI SERIE C2 Il quesito posto all’attenzione della Corte Federale, relativo alla corretta interpretazione del dettato dell’articolo 49 delle N.O.I.F. in relazione alla promozione dal Campionato Nazionale Dilettanti alla serie C – 2a divisione (C2) (art.49, lettera C, prima parte), ha già comportato, in data 10 agosto 2005, una precedente pronuncia della Corte, pubblicata nel Comunicato Ufficiale numero 3/Cf. Con quella pronuncia la Corte Federale ha affermato che “per quanto riguarda la promozione dal Campionato Nazionale Dilettanti (Serie D) alla serie C – 2a divisione (C2) deve essere preso in considerazione esclusivamente il dettato dell’art. 49 delle N.O.I.F.”. Come ricordato dalla stessa richiesta interpretativa del Commissario Straordinario, l’articolo 49 lettera c), prima parte, prevede che “le squadre classificate al primo posto di ogni singolo girone avranno diritto di richiedere l’ammissione al Campionato di serie C – 2a divisione (C2), qualora siano in possesso dei requisiti di carattere organizzativo, strutturale ed economico previsti dal Regolamento della Lega Professionisti Serie C, da affiancare al titolo sportivo. Qualora si verifichino rinunce o si accerti la inadeguatezza dei titoli richiesti da parte delle società di cui sopra, la Lega Nazionale Dilettanti segnalerà, in sostituzione, altre società in successione di classifica, che siano in possesso di tutti i requisiti richiesti”. Nel caso in esame la società Fortis Spoleto F.C., vincitrice del campionato di Serie D – girone E, 2005-2006, non è stata ammessa al Campionato di Serie C2 per assenza dei requisiti economici, come si evince dal C.U. n. 14 del 15 luglio 2006, che ha disposto la non ammissione della stessa al Campionato di Serie C2, a seguito dalla istruttoria svolta dalla CO.VI.SO.C.. La seconda classificata A.S.D. Juventus 1909 che, a norma dell’articolo 49, lettera c), prima parte delle N.O.I.F, aveva acquisito “il diritto di richiedere l’ammissione al Campionato di Serie C – 2° divisione (C2)” vi ha rinunciato; pertanto, con lettera 28 luglio 2006, la Lega Nazionale Dilettanti, facendo scorrere la classifica, ha, correttamente, indicato come società avente diritto a richiedere l’ammissione al Campionato di Serie C2 per il 2006-2007, avendone i requisiti, la Società U.S. Poggibonsi, classificatasi al terzo posto nel girone E del Campionato di Serie D, anno 2005-2006. Ciò premesso la Corte osserva che è preliminarmente necessario descrivere, secondo il criterio della gerarchia delle fonti, il quadro normativo che disciplina l’ammissione al campionato di Serie C – 2° divisione (C2) al fine di dedurne gli elementi utili all’espressione del parere chiesto dal Commissario Straordinario. Ora la norma primaria - è tale, come si vedrà in prosieguo, non solo per la sua collocazione nel sistema delle fonti dell’ordinamento calcistico ma anche per la generalità della sua previsione e la sua attitudine a generare meri interventi completivi o sussidiari da parte di altre disposizioni – è costituita dall’art. 49 N.O.I.F. soprarichiamato. La norma prosegue prevedendo che “per carenze di organico del campionato di Serie C-2a divisione (C2) il relativo completamento avverrà a cura del Consiglio Federale su proposta della Lega Nazionale Dilettanti”. La Corte ritiene che, combinando logicamente tra loro le due statuizioni normative in esame, si debba pervenire al seguente risultato interpretativo. Innanzitutto, il diritto di una squadra di richiedere l’ammissione al Campionato di Serie C – 2° divisione (C2) è legato ad una duplice concorrente circostanza costituita, in primo luogo, dalla classificazione al 1° posto del girone cui aveva partecipato nella stagione precedente e, in secondo luogo, dal possesso dei requisiti di carattere organizzativo, strutturale ed economico previsti dal Regolamento della Lega Professionisti Serie C (che entrambe le condizioni debbano ricorrere è inequivocabilmente dimostrato dall’uso della locuzione che vuole che i requisiti in parola siano da ”affiancare al titolo sportivo”). La disposizione prevede che possa esservi una duplice categoria di situazioni preclusive dell’applicazione della regola principale prima illustrata, individuandole nella rinuncia alla richiesta di ammissione da parte dell’avente diritto o nell’accertata inadeguatezza dei titoli prodotti da queste con evidente riferimento ai requisiti ad esse richiesti (organizzativi, strutturali ed economici). Laddove, anche una di tali situazioni ricorra, (l’uso della particella disgiuntiva testimonia nel senso che esse non debbano cumularsi, essendo sufficiente la sussistenza di una sola di esse ai fini dell’applicazione della disposizione di cui si sta per dire) si provvederà alla surrogazione della società avente diritto attraverso la segnalazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti a fini sostitutivi “di altre società in successione di classifica che siano in possesso di tutti i requisiti richiesti”. Il senso e l’effetto della disposizione sono evidentemente nel senso che ad attivare il procedimento surrogatorio è sufficiente che l’avente diritto originario non voglia o non possa chiedere l’ammissione al campionato superiore. Ma è altrettanto chiaro che la norma non prevede alcun limite al potere di surrogazione da esercitarsi da parte della Lega Nazionale Dilettanti, in quanto essa non circoscrive l’ambito di classifica nel quale effettuare la segnalazione in sostituzione, specificando, anzi, che la segnalazione stessa possa avvenire non a favore di una sola società (ad esempio quella in seconda posizione di classifica) ma a vantaggio “di altre società” in successione di classifica, e cioè collocatesi anche in posizione diversa dalla seconda, laddove il primo scorrimento di graduatoria possa non aver portato a risultati utili (ad esempio per successive rinunce o dichiarazioni di mancanza di requisiti). A questa stregua la disposizione stabilisce in astratto il sistema di completamento degli organici della Serie C – 2a divisione (C2). Ma la norma prevede con lungimiranza che, nonostante le misure appena descritte, si determini una situazione di carenza di organico nel campionato in questione (ad esempio per difetto di vocazioni o per carenza di requisiti), fissando la regola secondo cui “il relativo completamento avverrà a cura del Consiglio Federale, su proposta della Lega Professionisti Serie C, nonché in caso di ulteriori carenze, su proposta della Lega Nazionale Dilettanti”. Ora, il Comunicato Ufficiale n. 167/A del 15 febbraio 2006 è proprio intervenuto preventivamente allo scopo perseguito in via generale ed astratta, dalla disposizione principale dell’art. 49 N.O.I.F.. Le disposizioni racchiuse nel Comunicato Ufficiale in esame sono destinate ad operare laddove si verifichi la condizione sospensiva dell’inapplicabilità per una qualsiasi causa di quelle fondamentali dell’art. 49 N.O.I.F., con le quali, quindi, non può nemmeno immaginarsi un conflitto, dato che la efficacia di queste ultime preclude in radice l’applicazione di quelle sussidiarie (che nella fattispecie va esclusa). E la Corte esprime il parere che solo l’accertata inapplicabilità della norma generale dell’art. 49 N.O.I.F. possa precludere il potere surrogatorio più volte menzionato della Lega Nazionale Dilettanti e restare, al contrario, applicabili le disposizioni sussidiarie previste dalla seconda parte della medesima norma ed implementate attraverso il Comunicato Ufficiale n. 167/A del 15 febbraio 2006. Esprime quindi il parere che la società U.S. Poggibonsi, ove in possesso dei requisiti richiesti, ha diritto ad essere promossa al Campionato di Serie C/2, 2006/2007, in sostituzione della Fortis Spoleto F.C. (priva di requisiti) e della rinunciataria A.S.D. Fortis Juventus 1909. P.Q.M. La Corte esprime il parere che le disposizioni di cui al C.U. n.167/A del 15 febbraio 2006 nella parte relativa all’ammissione al Campionato di Serie C – 2a divisione 2006/2007 possano trovare applicazione esclusivamente nell’ipotesi in cui non siano per qualche causa applicabili quelle previste dall’art. 49 N.O.I.F. nella parte riguardante la Lega Nazionale Dilettanti – Comitato per l’Attività Interregionale.
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