F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 9/CF del 30 settembre 2006 5. RICHIESTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 8, STATUTO F.I.G.C., E ART. 22, COMMA 1, LETT. A), CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER L’INTERPRETAZIONE DEL C.U. N. 180/A DEL 1.3.2006 CON RIFERIMENTO AI PREMI INDIVIDUALI E COLLETTIVI

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 9/CF del 30 settembre 2006 5. RICHIESTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 8, STATUTO F.I.G.C., E ART. 22, COMMA 1, LETT. A), CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER L’INTERPRETAZIONE DEL C.U. N. 180/A DEL 1.3.2006 CON RIFERIMENTO AI PREMI INDIVIDUALI E COLLETTIVI Con nota del 22.9.2006, il Commissario Straordinario ha chiesto a questa Corte di esprimere, ai sensi dell’art. 22, comma 1, C.G.S., il proprio parere sui quesiti formulati dal Presidente della Lega Nazionale Professionisti e relativi alla riconducibilità alle previsioni di cui al C.U. n. 180/A del 31 marzo 2006 dei premi collettivi ed individuali pattuiti ai sensi dell’art. 93 N.O.I.F. tra l’A.C.F. Fiorentina S.p.A. ed i propri calciatori riferiti a qualificazioni o classificazioni finali al termine della stagione sportiva 2005/2006. In particolare, si chiede se tali emolumenti debbano essere corrisposti dalla società ai propri calciatori nel termine fissato dal C.U. prima citato, in modo che la stessa Lega possa certificarne, nei confronti della CO.VI.SO.C, tempestivamente il pagamento. Il dubbio sollevato dalla Lega nasce dalla circostanza che i premi in questione avevano riferimento ad un piazzamento in classifica dell’A.C.F. Fiorentina tale da consentire la partecipazione nella presente stagione sportiva a competizioni europee e che, malgrado il risultato sperato fosse stato conseguito, la concreta partecipazione a tali manifestazioni era preclusa dalla sanzione disciplinare inflitta a tale società per effetto del compimento di illecito sportivo. Si chiede, pertanto, se tali premi debbano essere comunque corrisposti e se ad essi possa riconoscersi il carattere della certezza, liquidità ed esigibilità. La Corte ha disposto l’acquisizione degli accordi individuali e collettivi di cui si tratta. Ciò premesso, la Corte preliminarmente osserva che, ai sensi dell’art. 93 N.O.I.F., possono accedere ai contratti tra società e tesserati clausole che prevedano la corresponsione di premi collettivi per ciascuna competizione agonistica e riferiti a qualificazioni o classificazioni finali, nonché premi individuali ad esclusione dei premi partita, purchè risultanti da accordi tempestivamente depositati. Ora, dalla documentazione acquisita, è emerso che la A.C.F. Fiorentina ha stipulato con i propri calciatori in vista della stagione sportiva 2005/2006 sia accordi individuali che prevedono la corresponsione di un premio individuale lordo di misura variabile per ciascun atleta “in caso di raggiungimento della posizione in classifica finale di campionato tale da consentire alla società di disputare nella stagione successiva le gare di Coppa U.E.F.A. ad eccezione dell’Intertoto” sia un accordo relativo a premi collettivi per una misura globale variabile per il caso di conseguimento di piazzamento in classifica che consentisse alla società di partecipare nella stagione 2006/2007 rispettivamente alla Champion’s League o alla Coppa U.E.F.A. (ad esclusione dell’Intertoto). La lettera e lo spirito delle previsioni contrattuali in parola sono tali, ad avviso della Corte, che appare evidente che la corresponsione dei premi, individuali e collettivi in parola, è condizionata esclusivamente al raggiungimento del piazzamento in classifica idoneo a consentire alla Società di disputare nella stagione sportiva successiva le gare relative alle competizioni prima menzionate. Nelle clausole in parola non è fatto alcun cenno alla necessità che, ai fini della corresponsione dei premi, la partecipazione alle competizioni europee avvenga in concreto né è presa in esame l’ipotesi che la classifica finale del Campionato di Serie A 2005/2006 nei termini conseguenti ai risultati sportivi potesse essere modificata per effetto di circostanze o eventi estranei ai risultati sportivi stessi. E ciò perché è agevole ricostruire la comune intenzione delle parti nel senso di premiare le prestazioni sportive dei calciatori che fossero state in grado di conseguire la precondizione indispensabile per la disputa delle competizioni europee nella stagione successiva. Non era richiesto, e sarebbe stato incompatibile con lo spirito delle pattuizioni, che la partecipazione della società effettivamente avvenisse, trattandosi di evento estraneo al potere delle parti e sicuramente alle obbligazioni di natura esclusivamente tecnicoagonistica dei calciatori. Deve quindi ritenersi che la circostanza condizionante la corresponsione dei premi individuali e collettivi sia maturata per il solo fatto del piazzamento in classifica in posizione utile per la disputa delle competizioni europee. La conseguenza dell’avveramento della condizione è, da un canto, che gli emolumenti in parola, in quanto costituenti debiti della società nei confronti dei propri tesserati, soggiacciono alle prescrizioni fissate dal C.U. n.180/A nei termini e nelle parti richiamati nella richiesta di parere, e, d’altro canto, che i crediti maturati a favore dei calciatori sono precisi e determinati nell’ammontare e non necessitano di ulteriori forme di accertamento ai fini della loro acquisizione, una volta realizzato il risultato sportivo. Conclusivamente, la Corte esprime il seguente parere: 1°) i premi collettivi per obiettivi specifici riferiti a qualificazioni o classificazioni finali, nonché i premi individuali di cui all’art. 93 N.O.I.F., rientrano nella previsione del C. U. n.180/A del 31 marzo 2006, ed in particolare di quella dell’allegato A lett. C) in fondo, con la conseguenza che le Leghe devono certificare alla CO.VI.SO.C. entro il 16 gennaio 2007 l’avvenuto pagamento entro il termine del 31 ottobre 2006 da parte delle società degli emolumenti pattuiti per il conseguimento della qualificazione o classificazione; 2°) la condizione apposta negli accordi individuali e collettivi stipulati con i propri tesserati dalla A.C.F. Fiorentina S.p.A. per la stagione sportiva 2005/2006 deve ritenersi avverata una volta conseguita, al termine di essa, una posizione in classifica tale da consentire alla società stessa la futura partecipazione alle competizioni europee indicate in tali accordi; 3°) i crediti nascenti a favore dei calciatori per effetto dell’avveramento della condizione di cui al punto 2°) hanno carattere di certezza, liquidità ed esigibilità, una volta verificatosi l’evento sportivo dedotto in condizione negli accordi collettivi ed individuali di cui sopra. P.Q.M. Esprime il parere nei sensi di cui in motivazione.
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