F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/CSA del 16 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 11. RICORSO DELL’A.C. CUNEO 1905 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARRETTO LUCA SEGUITO GARA CARONNESE S.S.A.R.L./CUNEO 1905 S.R.L. S.D. DEL 4.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 71 del 7.1.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/CSA del 16 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 11. RICORSO DELL’A.C. CUNEO 1905 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARRETTO LUCA SEGUITO GARA CARONNESE S.S.A.R.L./CUNEO 1905 S.R.L. S.D. DEL 4.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 71 del 7.1.2015) Il presidente e legale rappresentante della A.C. Cuneo 1905 S.r.l., di Cuneo, ha proposto reclamo, preceduto da rituale preavviso in data 8 gennaio 2015, avverso la sanzione inflitta, dal Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti, al proprio tesserato Luca Carretto perché “Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva all’Arbitro espressioni gravemente ingiuriose”. 8 Il sodalizio piemontese, nell’argomentare il proprio ricorso e nel chiedere una riduzione secondo giustizia della squalifica, dopo aver premesso lo stupore per l’entità della sanzione irrogata, ha fatto riferimento all’intensità agonistica della gara e all’inadeguata sensibilità del direttore di gara, il quale avrebbe dovuto, in un simile contesto, “ovviare…ove possibile, le eventuali reazioni delle proprie decisioni”; reazioni che, secondo la società, si sarebbero sostanziate, da parte del giocatore, in manifestazioni di disaccordo poste “in maniera civile ed educata, mai con ingiurie ed offese”. Ha concluso il proprio reclamo auspicando la riduzione della squalifica anche perché, a loro avviso, l’espulsione in corso di partita è sanzionata con la squalifica per una sola giornata effettiva di gara. Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per l’odierna riunione, alla quale non hanno partecipato rappresentanti di parte ricorrente. La Corte esaminati gli atti, ritiene che il ricorso non sia fondato e, per questo, non possa essere accolto. Il referto arbitrale, il quale rappresenta, come è ampiamente noto, fonte probatoria privilegiata, riporta, nella parte relativa alle espulsioni di calciatori sia la doppia ammonizione per fallo di gioco che la specifica delle offese ricevute. Risulta così smentita, per tabulas, la ricostruzione offerta dalla reclamante in favore, invece, dell’accertamento di un comportamento, da parte dell’atleta, palesemente e gravemente ingiurioso nei confronti del direttore di gara del quale non si contesta, neanche da parte della reclamante, una pretesa abnormità della decisione di comminare la seconda ammonizione ma solo una difformità di giudizio su quello che, secondo il giocatore, sarebbe stato un “normale” fallo di gioco. Ora, posto che rientra nell’alveo della doverosa discrezionalità dell’arbitro valutare e sanzionare gesti dallo stesso ritenuti contrari alle regole sportive, vi è da dire che l’aver rivolto al direttore di gara espressioni di così rilevante lesività per quello che viene definito un “normale” fallo agonistico, significa non aver accettato le basilari regole poste a tutela di un incontro sportivo. La riflessione conseguente è che, allora non si è in presenza di un ammissibile disaccordo, ma nella illecita deviazione della sua stessa natura, da confronto dialettico a pura offesa. Comportamento offensivo che, peraltro, rispettando la previsione di cui all’art. 19.4 lett. a), viene sanzionato con la sanzione minima della squalifica per due giornate di gara, (come lo stesso Giudice ha correttamente fatto anche per le altre fattispecie analoghe punite nella stessa giornata di campionato) a cui deve aggiungersi la giornata di squalifica autonomamente irrogabile per l’espulsione avvenuta in corso di gara per doppia ammonizione. Alla luce, pertanto, del convincimento che al calciatore Carretto possa rimproverarsi una condotta gravemente ingiuriosa .nei confronti del direttore di gara, come correttamente valutata dal Giudice di prime cure (che ha applicato il minimo edittale), questa Corte disattesa ogni altra domanda o istanza, respinge il ricorso proposto dalla A.C. Cuneo 1905 S.r.l. di Cuneo. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Cuneo 1905 S.r.l. di Cuneo e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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