F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/CSA del 16 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 12. RICORSO DEL S.C. CARONNESE S.S.D.AR.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GIUDICI LUCA SEGUITO GARA CARONNESE S.S.A.R.L./CUNEO 1905 S.R.L. S.D. DEL 4.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 71 del 7.1.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/CSA del 16 Gennaio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 12. RICORSO DEL S.C. CARONNESE S.S.D.AR.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GIUDICI LUCA SEGUITO GARA CARONNESE S.S.A.R.L./CUNEO 1905 S.R.L. S.D. DEL 4.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 71 del 7.1.2015) La S.C. Caronnese a r.l., in persona del direttore generale, ha proposto reclamo datato 10 gennaio 2015, avverso la sanzione inflitta, dal Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti, al proprio tesserato Luca Giudici perché “Espulso per proteste nei confronti dell’Arbitro accompagnate da espressioni offensive, nell’uscire dal terreno di gioco reiterava la condotta rivolgendo al Direttore di gara altre espressioni gravemente ingiuriose”. La reclamante, nel proporre la propria doglianza, addebita all’arbitro, “non coadiuvato correttamente dall’assistente”, di aver assunto una decisione tecnica sbagliata e di aver mal 9 compreso la protesta del giocatore, il quale si sarebbe limitato a dire “arbitro, ma sei matto?, ripetendo l’espressione più volte uscendo dal campo a seguito della sua espulsione. Pur ammettendo la censurabilità della frase, la società ritiene che essa non possa considerarsi offensiva ma solo “poco elegante”, peraltro giustificabile dalla verve agonistica e da una decisione asseritamente non corretta del direttore di gara. Ha concluso il proprio reclamo auspicando una riduzione della squalifica. Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per l’odierna riunione, alla quale non hanno partecipato rappresentanti di parte ricorrente. La Corte esaminati gli atti, ritiene che il ricorso manifestamente infondato e, per questo, non meritevole di accoglimento. Nel referto arbitrale, munito, come dovrebbe essere ampiamente noto, di vis probatoria privilegiata, si riferisce, nella parte relativa alle espulsioni di calciatori, sia l’inammissibile protesta che la reiterazione delle gravissime offese rivolte al direttore di gara. Appare così evidente che nessuna condivisione può manifestarsi alla edulcorata ricostruzione dell’episodio offerta dalla reclamante; episodio che manifesta, al contrario, un’incontrollata, scomposta e sprezzante reazione di un atleta a fronte di una decisione tecnica non condivisa. Il comportamento posto in essere dal Giudici, non comprensibile neanche facendo riferimento alla tensione agonistica (presente, in misura più o meno rilevante, in tutte le gare) non può essere né ricondotto all’espressione accreditata dalla società (peraltro ugualmente inaccettabile per la sua intrinseca offensività) né ridotto ad una mera esternazione istantanea proprio perché le ingiurie, gravi, sono state replicate a lungo e senza che sia seguita alcuna manifestazione di resipiscenza. Può dirsi, allora, che non si è in presenza di uno sfogo momentaneo e dinamicamente riconducibile ad un attimo di plateale disaccordo su una decisione del direttore ma di una vera e propria volontà di offendere, in maniera grave e greve, l’arbitro, reiterando le offese sino a quando le stesse potevano essere udite dal destinatario. Comportamento che il giudice di prime cure, ad avviso di questa Corte, ha correttamente e congruamente sanzionato, tenuto conto che all’art. 19.4 lett. a), viene punita, con la sanzione minima della squalifica per due giornate di gara, la condotta ingiuriosa nei confronti degli ufficiali di gara. Nella fattispecie refertata non si dubita che il comportamento del giocatore Giudici concretizzi pienamente la sua volontà di offendere, in modo anche plateale, l’arbitro, e manifestando anche attraverso la mimica gestuale tutta la sua insofferenza al rispetto delle più elementari regole sportive. Alla luce di quanto precede, pertanto, la Corte è convinta che al calciatore Giudici debba essere rimproverato un comportamento gravemente e reiteratamente ingiurioso .nei confronti del direttore di gara, correttamente valutato dal giudice di prime cure per cui, disattesa ogni altra domanda o istanza, respinge il ricorso proposto dalla S.C. Caronnese a r.l. . Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.C. Caronnese S.S.D.AR.L. di Varese e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it