F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 071/CSA del 26 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 095/CSA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO VIGOR LAMEZIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIGOR 3 LAMEZIA/MELFI DELL’8.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 129/DIV del 10.02.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 071/CSA del 26 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 095/CSA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO VIGOR LAMEZIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIGOR 3 LAMEZIA/MELFI DELL’8.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 129/DIV del 10.02.2015) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del Campionato di Lega Pro infliggeva alla Vigor Lamezia S.r.l. (Com. Uff. n. 129/DIV del 10.2.2015) la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 per quanto accaduto nella gara di Vigor Lamezia/Melfi dell’8.2.2015. In particolare si contestava alla Vigor Lamezia S.r.l. l’indebita presenza nel recinto di gioco e nella zona antistante gli spogliatoi, al termine della gara, di persone non identificate, ma riconducibili alla società; ed altresì l’ insufficiente fornitura di acqua calda alle docce degli spogliatoi della squadra avversaria. I fatti sono stati segnalati dal collaboratore del Procuratore federale relativamente al primo addebito e dal Commissario di campo per quanto concerne la mancanza di acqua calda. Avverso la decisione proponeva rituale reclamo la società Vigor Lamezia S.r.l., deducendo, in ordine alla indebita presenza nel recinto di gioco e nella zona antistante gli spogliatoi di persone non autorizzate, come la segnalazione non sia univoca da parte dei commissari e nulla sia stato segnalato dalla terna arbitrale a fine gara. Riguardo alla insufficiente fornitura di acqua calda alle docce degli spogliatoi della squadra avversaria, si è trattato di un guasto improvviso ed imprevedibile ed ha causato un disagio limitato a pochi calciatori. Pertanto, non vi è una univoca segnalazione sull’indebita presenza contestata: probabilmente saranno stati dei giornalisti che al fine gara, attraverso il rettangolo di gioco hanno accesso alla sala stampa di guisa che hanno indotto il referente ad una errata valutazione. Alla luce di quanto esposto, si conclude che la Corte voglia cancellare l’ammenda inflitta od in subordine ridurla, rideterminandola in rapporto al reale svolgimento degli eventi. Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Sull’indebita presenza nel recinto di giuoco e nella zona antistante gli spogliatoi al termine della gara di persone non identificate non v’è una univoca segnalazione. A parte la considerazione che nulla sia stato contestato dalla terna arbitrale. Probabilmente, come afferma la difesa, saranno stati dei giornalisti che a fine gara, attraverso il rettangolo di gioco si sono recati alla sala stampa, pertanto il referente è stato indotto ad una errata valutazione. Riguardo alla insufficiente fornitura di acqua calda alle docce degli spogliatoi della squadra avversaria è plausibile che si sia trattato di un guasto improvviso ed imprevedibile, a parte il fatto che ha causato un disagio limitato a pochi giocatori, secondo “L’id quod plerumque accidit”. Per questi motivi la C.S.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società Vigor Lamezia Calcio di Lamezia Terme, annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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