F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 071/CSA del 26 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 095/CSA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO FOGGIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARTINA FRANCA/FOGGIA DELL’11.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 117/DIV del 26.1.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 071/CSA del 26 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 095/CSA del 22 Aprile 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO FOGGIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARTINA FRANCA/FOGGIA DELL’11.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 117/DIV del 26.1.2015) Il Presidente e legale rappresentante della società Foggia Calcio S.r.l., di Foggia ha proposto reclamo a questa Corte, ex art. 36 bis C.G.S., avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico con la quale ha respinto la domanda proposta dall’odierna ricorrente ed avente ad oggetto la pretesa di comminare, nei confronti della società avversaria e a proprio favore, la perdita della gara Martina Franca/Foggia dell’11.1.2015 per 0-3, in ragione della partecipazione alla stessa del giocatore Diop Ousmane, in distinta della squadra del Martina Franca con il n. 15 e che ha partecipato alla partita dal 35’ del primo tempo al 28’ del secondo tempo. Ad avviso dell’odierna ricorrente, che ha reiterato in questa sede i motivi di doglianza già esplicitati dinanzi al giudice di prime cure, il giocatore che precede sarebbe stato illegittimamente tesserato dalla Figc in base a documentazione di identità falsa o falsificata. Ad avviso dello stesso sodalizio, infatti, il giocatore sarebbe nato a Ndiobéne (Senegal) in data diversa da quella ufficialmente attestata (ancorché non indicata dalla ricorrente), per cui si è chiesto, in primo grado, che il suo tesseramento sia riconosciuto come inefficace “ex nunc” con conseguente declaratoria di violazione, da parte dello stesso e della società avversaria, della disposizione di cui all’art. 1 C.G.S.. Ha controdedotto, sia in quella sede che in questa, la società Martina Franca chiedendo, in primo luogo, che il reclamo sia dichiarato intempestivo e, nel merito, osservando che la doglianza avversaria troverebbe la sua errata motivazione nel fatto che, ad avviso della società Foggia, la persona sarebbe nata a Ndiobéne (Senegal) mentre in realtà -e come attestato da ogni documento ufficiale - il loro atleta è nato a Thies (Senegal). Il Giudice Sportivo, compiuti i necessari accertamenti presso i competenti uffici della Lega - la quale, con nota del 21 gennaio 2015 ha risposto che il giocatore Diop Ousmane risulta regolarmente tesserato presso la società “A.S. Martina Franca 1947” S.r.l. e ha allegato copia dei documenti di identità e di regolare soggiorno in Italia, attestanti la sua nascita a Thies (Senegal) in data 3 giugno 1994 – ha respinto il reclamo della società Foggia, inviando però gli atti alla Procura Federale per gli eventuali accertamenti di competenza. Nell’atto di appello si censura la decisione assunta da quel giudicante, qualificando la motivazione come apparente e osservando come dovrebbe attendersi, invece, l’esito degli accertamenti disposti prima di omologare il risultato della gara. Si prospetta, altresì, che il documento di identità del giocatore, sottoposto d’iniziativa di parte alla visione del Consolato senegalese di Roma, presenterebbe delle anomalie e, addirittura, il calciatore sarebbe sconosciuto all’anagrafe civile di quel Paese in Italia. 2 In conclusione si chiede che, sospesa la decisione del Giudice Sportivo, di cui al Com. Uff. in epigrafe, si trasmettano gli atti alla Procura Federale e all’Autorità di Pubblica Sicurezza. L’A.S. Martina Franca 1947 S.r.l. ha controdedotto evidenziando, in primo luogo, che il Consolato senegale non avrebbe sollevato dubbi sull’autenticità del passaporto, limitandosi ad inviarne copia alle competenti autorità africane e, comunque, che in casi analoghi precedenti la società coinvolta è stata punita con una sanzione economica e non con la perdita della gara. Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la seduta odierna alla quale ha partecipato, in rappresentanza della reclamante, l’avv. Carmine Fabio La Torre che, nel richiamare quanto dedotto in atti, ha insistito per l’accoglimento della richiesta in atti dando lettura di un documento, ricevuto per e-mail e non depositato, nel quale si attesterebbe che il sig. Diop avrebbe data di nascita diversa da quella risultante agli atti della Figc. In subordine ha chiesto che sia disposto un rinvio dell’adunanza. La Corte esaminati gli atti del ricorso e valutate appieno le motivazioni addotte, ritiene che il gravame non possa essere accolto. In via preliminare va respinta l’eccezione di tardività sollevata dall’A.S. Martina Franca n. 1947 s.rl. poiché risulta agli atti che la soc. Foggia ha proposto ricorso inviandolo, per posta certa, in data 14 gennaio 2015 e, quindi, entro i tre giorni successivi alla disputa della gara. Cosicché risulta infondata la questione preliminare posta. Nel merito deve dirsi che la reclamante, con determinazione, propone la tesi dell’invalidità del tesseramento del giocatore Diop Ousmane sulla base di mere asserzioni non suffragate da sicuri elementi di prova né da deduzioni o atti che possano essere ritenute e apprezzate come prove atipiche o, anche, semplici argomenti di prova. Non solo, al limite della temerarietà ex art. 16.5 C.G.S., parte ricorrente insinua dubbi da parte delle autorità consolari senegalesi sull’autenticità del passaporto - in realtà assolutamente non rinvenibili nella risposta fornita al legale della società e frutto solo di una non corretta traduzione - e insiste nella formulazione di dubbi sulla vera identità del calciatore tesserato rinviando a non meglio indicati accertamenti in corso e chiedendo che il giudizio sia sospeso in attesa delle verifiche che la Procura Federale dovrebbe fare su atti e condotte che, allo stato, appaiono del tutto sfornite non solo di valido supporto probatorio ma del tutto prive di qualsiasi adeguato riscontro. Come previsto dall’art. 35.3 C.G.S. il procedimento dinanzi questa Corte per fatti riguardanti la posizione irregolare dei giocatori tesserati partecipanti ad una gara si fonda, da un lato, sui documenti ufficiali, di gara e federali e, dall’altro, anche sulle deduzioni e delle controdeduzioni delle parti. Questa previsione sconta, però, una posizione di equipollenza probatoria, di modo che quanto ufficialmente risultante negli atti federali debba e possa trovare credibile e verosimile smentita in una produzione documentale o testimoniale di sicuro spessore. La qual cosa, nella presente fattispecie, non è. Infatti, nulla di oggettivamente rilevante è emerso nel corso del dibattimento, nel quale – a fronte dei documenti di identità presentati – la reclamante ripropone solo mere e indimostrate deduzioni, già addotte in primo grado, non munendole di qualsivoglia elemento oggettivo a loro sostegno ma insistendo nella richiesta di accertamenti, di sospensione del giudizio o anche di un suo rinvio a data da destinarsi. Sospensione e rinvio che il Collegio non ritiene di adottare in mancanza del benché minimo, riscontro alla tesi di parte reclamante. Allo stato degli atti, quindi, non vi è spazio alcuno per una favorevole decisione sulle pretese avanzate dalla società Foggia Calcio S.r.l., il cui ricorso, pertanto, dev’essere respinto. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Foggia Calcio di Foggia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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