F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084/CSA del 20 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 114/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PICHLMANN THOMAS SEGUITO GARA GROSSETO/PISA DEL 7.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 154/DIV del 9.3.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084/CSA del 20 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 114/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PICHLMANN THOMAS SEGUITO GARA GROSSETO/PISA DEL 7.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 154/DIV del 9.3.2015) La società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. di Grosseto, ha proposto reclamo a questa Corte avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico descritta in epigrafe, con la quale è stata così sanzionata la condotta dell’atleta “per comportamento gravemente e reiteraramente offensivo verso un assistente arbitrale (r.A.A.)”. Istruito il ricorso, la discussione e la decisione sono avvenute nell’odierna seduta. L’episodio in contestazione si colloca, temporalmente, al 26’ della seconda frazione di gara, allorché il calciatore del Grosseto Thomas Pichlmann, a gioco fermo, si era avvicinato ad un assistente dell’arbitro rivolgendogli una frase gravemente ingiuriosa, che l’ufficiale di gara ha puntualmente riportato in referto. Ne era seguita l’espulsione del giocatore. A seguito del referto dell’assistente, il Giudice Sportivo ha comminato al giocatore la sanzione della squalifica per tre giornate di gara, con la motivazione surriportata. Nella memoria della Società non si contesta quanto accaduto, almeno nella sua materialità e riprovevolezza, quanto la congruità della sanzione inflitta. Si afferma, infatti, che il Pichlmann avrebbe profferito l’ingiuria a seguito di un evento falloso di gioco a suo danno che, sempre a suo avviso, sarebbe sfuggito all’arbitro e all’assistente di gara, “provocando” la sua risentita reazione. In estrema sintesi, il motivo di gravame si fonda sull’eccessività della sanzione inflitta al giocatore, descritto come atleta che ha sempre tenuto un comportamento corretto, in un contesto agonistico di grande intensità. Peraltro, ad avviso della reclamante, una simile sanzione sarebbe stata, in precedenza, irrogata solo in presenza, oltreché dell’ingiuria, di una minaccia verso l’Ufficiale di gara, insussistente nella fattispecie. Si conclude per la riduzione della squalifica comminata in prime cure. All’odierna riunione, rappresentata la società reclamante dall’avv. Giotti, dal dott. Iovino e alla presenza del giocatore sanzionato, si è insistito per una riduzione della squalifica. 3 La Corte esaminati gli atti e, in particolare, il referto dell’assistente di gara direttamente interessato, rileva che, allo stato degli atti e della memoria della società, non può dubitarsi dell’effettivo accadimento dell’episodio riferito dall’ufficiale di gara, il cui referto fa piena prova di esso. Ciò precisato, deve osservarsi che il comportamento sanzionato è consistito nell’aver rivolto all’assistente dell’arbitro una frase particolarmente ingiuriosa, connotata da veemente lesività. L’episodio, incontestabilmente censurabile e grave – come ammette la stessa Società reclamante – ad avviso della Corte può, tuttavia, essere scrutinato nel quadro della disposizione di cui all’art. 19, punto 4 lett. a) C.G.S. allorchè si prevede, come sanzione minima, la squalifica di due giornate di gara in caso di condotta antisportiva o ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, con possibilità di adeguata modulazione della sanzione edittale al ricorrere di circostanze aggravanti o attenuanti. Nella valutazione del caso di specie – qualificabile come sicura condotta antisportiva, unita al contenuto ingiurioso della frase rivolta ai tifosi avversari - si può, da un lato apprezzare come assolutamente congrua la valutazione di gravità dell’atteggiamento del Pichlmann fatta dal Giudice Sportivo ma, dall’altro, si può dare anche ingresso ai favorevoli precedenti comportamentali dello stesso atleta; con la conseguenza che il giudizio complessivo dell’episodio ascritto al giocatore postula come equa la riduzione della squalifica a due giornate effettive di gara. Nel senso e nei limiti che precedono, il ricorso deve intendersi parzialmente accolto. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Grosseto di Grosseto riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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