F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084/CSA del 20 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 114/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO CALC. GALLI IACOPO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA L’AQUILA CALCIO 1927/CITTÀ DI PONTEDERA DEL 4.3.2015(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 148/DIV del 5.3.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084/CSA del 20 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 114/CSA del 28 Maggio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO CALC. GALLI IACOPO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA L’AQUILA CALCIO 1927/CITTÀ DI PONTEDERA DEL 4.3.2015(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 148/DIV del 5.3.2015) Il sig. Galli, giocatore tesserato in favore della società U.S. Città di Pontedera S.r.l., di Pontedera (PI), ha proposto ricorso contro la decisione del Giudice SportivoSportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. riportato in oggetto, con la quale gli è stata inflitta la squalifica per 4 giornate di gara “per comportamento gravemente offensivo e provocatorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria (r.A.A.)”, tenuto in occasione della partita L’Aquila/Pontedera disputata il 4 marzo u.s.. Dagli atti ufficiali si apprezza che, a seguito della segnatura di una rete da parte della propria squadra, il Galli si era portato, di corsa, sotto la tribuna occupata dai sostenitori locali al solo fine di rivolgere loro una frase indubbiamente - e gravemente - offensiva. Nella doglianza proposta a questa Corte si contesta che la frase rivolta dal giocatore possa aver avuto un intento provocatorio, ma unicamente offensivo; la ritenuta provocazione, poi, sarebbe rimasta priva di concrete conseguenze. Richiamando giurisprudenza favorevole ad una riduzione della sanzione, si sono lumeggiati comportamenti del calciatore che farebbero ritenere come lo stesso sia persona che, al di là dell’episodio riprovevole, sia costantemente impegnata in commendevoli attività della società civile e, pertanto, meritevole di essere destinataria di una riduzione della sanzione inflitta. All’odierna riunione, con la partecipazione dell’avv. Luigi Carlutti – che ha insistito per l’accoglimento del gravame - il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione. La Corte esaminati gli atti e, in particolare, il referto dell’assistente di gara direttamente interessato, non può che ritenersi manifestazione gravemente offensiva la condotta del calaciatore Galli, non certo priva di un’intrinseca pericolosità, idonea ad innescare gesti sconsiderati da parte dei tifosi locali,. Al riguardo questo Collegio non può esimersi dallo stigmatizzare, ancora una volta, l’evidente irresponsabilità di simili gesti, incomprensibili da parte di atleti professionisti (e quindi dotati di età ed esperienza idonee a fondare la pretesa di assistere, in campo e fuori, a condotte sempre responsabili) che, pur in momenti di tensione agonistica, si lasciano andare ad azioni, atteggiamenti che nulla hanno di “sportivo” e non frenano espressioni ingiuriose, delle quali hanno – invece - il dovere di valutare ogni possibile conseguenza. 2 Nella fattispecie sottoposta all’odierno esame, la mancanza di ogni conseguenza ad opera dei tifosi offesi non può ascriversi a “merito” dell’atleta, ma solo alla responsabile condotta dei sostenitori avversari che non hanno reagito. Sotto questo profilo l’argomentazione difensiva è priva di pregio. Rimane, quindi, integra la lesività dell’offesa recata a quei sostenitori dall’odierno appellante. Fermo quanto precede, però, ad avviso della Corte l’episodio può, tuttavia, essere qualificato come una condotta gravemente ingiuriosa e antisportiva, valutabile ai sensi dell’art. 19.4 lett. a) C.G.S., con possibilità di adeguata commisurazione della sanzione edittale al ricorrere di circostanze aggravanti o attenuanti. Nella specie, ferma la congruità della pena individuata dal giudice di prime cure in relazione alla concreta condotta del giocatore, il giudizio complessivo dell’episodio può essere rivisto,inmelius, per effetto dei favorevoli comportamenti dello stesso sia in campo (assenza di precedenti specifici) sia nella società civile (come allegato e documentalmente dimostrato nel ricorso), cosicché può ritenersi (e auspicarsi) che l’episodio negativo sia stato sintomo di un isolato momento di irripetibile sconsideratezza da parte di un atleta che ha, invece, dato dimostrazione di avere, in altri contesti sociali, sensibilità e maturazione. Ciò detto, la Corte - in considerazione dell’ingresso di circostanze attenuanti ex art. 16, comma 1 C.G.S. - ritiene che possa essere valutata come congrua ed equa la riduzione della squalifica a tre giornate effettive di gara. Nel senso e nei limiti che precedono, il ricorso deve intendersi parzialmente accolto. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Galli Iacopo riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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