F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 087/CSA del 01 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 092/CSA del 16 Aprile 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, PROGREDITUR MARCIANISE/CALCIO POMIGLIANO DEL 14.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 18.3.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 087/CSA del 01 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 092/CSA del 16 Aprile 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, PROGREDITUR MARCIANISE/CALCIO POMIGLIANO DEL 14.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 18.3.2015) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 67 del 18.3.2015), in relazione alla gara del Campionato Nazionale Juniores Progreditur Marcianise/Pomigliano svoltasi il 14.3.2015, comminava alla squadra ospitata l’ammenda di € 2.000,00 nonchè la diffida, motivate col comportamento minaccioso ed offensivo verso la terna arbitrale tenuto da persona che, non autorizzata ma chiaramente riconducibile alla società, sostava indebitamente nella panchina e poi nell’area antistante il terreno di gioco. Inoltre la stessa persona, al termine della gara, reiterando gli insulti tentava di colpire con un pugno l’arbitro e percuoteva con calci e pugni la porta dello spogliatoio. Nel reclamo presentato, la A.S.D. Calcio Pomigliano, nel censurare la condotta tenuta dalla menzionata persona, peraltro non presente in distinta e riservandosi di procedere al suo riconoscimento, chiede che, tenuto conto di più miti decisioni assunte in precedenza dal Giudice Sportivo in casi analoghi, la diffida venga annullata e l’ammenda venga “rimodulata”, con annullamento o riduzione della stessa “in base all’effettivo e/o eventuale danno causato al direttore di gara”. Ritiene la Corte che il ricorso debba essere respinto. Invero nel supplemento di rapporto, l’arbitro ha descritto dettagliatamente i fatti, così come sopra riportati e valutati dal Giudice Sportivo, precisando altresì che la persona era stata individuata nella persona di Giancarlo Vitale, allenatore del Pomigliano il quale era in posizione di “squalificato”. A fronte di siffatta complessiva, precisa esposizione non trovano ingresso i motivi addotti dal reclamante e, considerata l’intensità e la rilevanza delle infrazioni commesse dal soggetto in questione, il Collegio, in base all’art. 18 C.G.S., stima eque le sanzioni comminate. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Calcio Pomigliano di Pomigliano D’Arco (Napoli). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it