F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 087/CSA del 01 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 092/CSA del 16 Aprile 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO U.S. CREMONESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 SEGUITO GARA U.S. CREMONESE/REAL VICENZA DEL 21.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 169/DIV del 24.3.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 087/CSA del 01 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 092/CSA del 16 Aprile 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO U.S. CREMONESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 SEGUITO GARA U.S. CREMONESE/REAL VICENZA DEL 21.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 169/DIV del 24.3.2015) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (Com. Uff. n. 169/DIV del 24.3.2015), in relazione alla gara del Campionato Lega Pro Girone A, Cremonese/Real Vicenza svoltasi il 21.03.2015, comminava alla squadra ospitante l’ammenda di € 1.500,00 in quanto “persona non presente in distinta, ma riconducibile alla società, si introduceva indebitamente negli spogliatoi al termine del primo tempo di gara rivolgendo alla terna arbitrale reiterate frasi offensive”. Nel reclamo presentato, la U.S. Cremonese S.p.A. nel dare conferma che la persona di cui trattasi è il sig. Luigi Simoni, Presidente della società stessa sostiene che la condotta di questi, tenuta in un momento di particolare concitazione della gara, non può ritenersi offensiva e chiede, in definitiva, l’annullamento dell’ammenda o, in subordine, la sua riduzione considerate la natura e la gravità dei fatti commessi Ritiene la Corte che il ricorso meriti parziale accoglimento. Invero, l’arbitro nel suo referto riferisce che al termine del primo tempo una persona (che si è presentata come Luigi Simoni, Presidente della Cremonese) si è avvicinato al medesimo dicendo a gran voce “vergognatevi, vi dovete vergognare”. Trattasi, ad avviso del Collegio, di frase indubbiamente irriguardosa e contraria ai principi di correttezza (il cui rispetto è doveroso per i soggetti che svolgono attività sportiva) e quindi da censurare, ma di natura tale da meritare una sanzione di livello inferiore a quello comminato, che il Collegio stesso stima equo fissare in € 750,00 4 Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Cremonese di Cremona, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 750,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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