F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 087/CSA del 01 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 092/CSA del 16 Aprile 2015 e su www.figc.it 6. RICORSO SSDARL JOLLY MONTEMURLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. VENTURI SIMONE SEGUITO GARA ROMAGNA CENTRO/JOLLY MONTEMURLO DEL 25.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 116 del 26.3.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 087/CSA del 01 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 092/CSA del 16 Aprile 2015 e su www.figc.it 6. RICORSO SSDARL JOLLY MONTEMURLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. VENTURI SIMONE SEGUITO GARA ROMAGNA CENTRO/JOLLY MONTEMURLO DEL 25.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 116 del 26.3.2015) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 116 del 26.3.2015, ha inflitto all'allenatore Venturi Simone, tesserato in favore dell'A.S.D. Jolly Montemurlo, reo di avere, nel corso della gara Romagna Centro/Jolly Montemurlo, disputata il 25.3.2015 per il Campionato di Serie D, protestato nei confronti di un assistente arbitrale con termini offensivi e pronunciando una frase blasfema, la squalifica per 3 giornate. Contro tale pronuncia si è appellata a questa Corte la società di appartenenza del Venturi assumendo, da un lato, che l'espressione usata dall'allenatore più che offensiva doveva giudicarsi irriguardosa e, dall'altro, che avendo omesso l'assistente di indicare i termini usati dal predetto per bestemmiare,non era possibile pervenire ad una corretta valutazione dell'accaduto. Sul punto, questo collegio ha ritenuto opportuno contattare telefonicamente l'autore del rapporto riportante le infrazioni perseguite il quale ha confermato il contenuto oggettivamente blasfemo delle parole usate dall'allenatore. L'appello va pertanto respinto. Il nostro C.G.S. (cfr. art.19,comma 4° lett. a), perequa agli effetti sanzionatori i comportamenti offensivi e quelli irriguardosi per cui ogni disquisizione in proposito è priva di significazione e non vale ad attutire la responsabilità dell'incolpato; ugualmente i chiarimenti forniti dall'assistente arbitrale fugano ogni dubbio sulla possibilità, peraltro puramente ipotetica, di un fraintendimento o di un'errata interpretazione. L'accusa pertanto rimane inalterata. Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. A.r.l. Jolly Montemurlo di Montemurlo (Prato). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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