F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 100 del 1 marzo 2006 Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE PECONE

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 100 del 1 marzo 2006 Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE PECONE - in data 12/12/2005 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Pecone, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per condotta sleale e scorretta consistita in una serie di iniziative, messe in atto durante la stagione sportiva 2004/2005, quando era ancora tesserato per la società SS Parlesca, finalizzate a favorire a fine stagione il tesseramento di numerosi giovani calciatori dalla SS Parlesca alla SC Pierantonio; - tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare, lette le controdeduzioni inviate dal Pecone, osserva che: - l’addebito ha trovato conferma negli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini. La Commissione rileva preliminarmente che il Pecone, pur avendo trasmesso memoria difensiva ai sensi dell’art. 36, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico ha chiesto anche di essere personalmente ascoltato; richiesta che non può essere accolta sia perché tardivamente presentata, sia perché la comparizione personale è alternativa all’invio di memorie. La tesi difensiva che svolge il Pecone, il quale nega di avere indotto, mentre era tesserato per la SS Parlesca, giovani calciatori della stessa a tesserarsi per la stagione successiva in favore della SC Pierantonio, essendosi limitato a deplorare pubblicamente e anche in presenza dei calciatori e dei loro familiari il degrado delle strutture societarie, che a suo parere non consentivano di svolgere adeguatamente l’attività calcistica giovanile, è contrastata dagli esiti degli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini che ha raccolto non solo le dichiarazioni dei dirigenti della società SS Parlesca ma anche quella sottoscritta da un genitore, le quali evidenziano l’attività di convincimento direttamente svolto dal Pecone sui tesserati, ai quali prospettava l’opportunità di trasferirsi alla società Pierantonio. Né la tesi difensiva trova sostegno nella documentazione allegata alla memoria di cui sopra, in quanto la dichiarazione attribuita a numerosi genitori di calciatori, e che suffraga la tesi difensiva, è sottoscritta solo su foglio allegato e quindi non è direttamente riconducibile al contenuto della dichiarazione stessa. Quanto alla lettera inviata dalla società Parlesca il 7 maggio 2005 ai genitori dei propri tesserati, lungi dal convalidare l’assunto difensivo, denuncia una situazione di grave imbarazzo proprio perché le carenze strutturali ed organizza tive della società, peraltro definite comuni a molte consorelle, veniva sfruttata non solo per denigrare il prestigio della società Parlesca ma anche per precostituire una ragione di trasferimento ad altro sodalizio. La situazione come sopra descritta conc retizza, se non proprio lo svolgimento di un’attività di intermediazione per il tesseramento dei calciatori da parte del Pecone a favore di altre società, sicuramente la violazione dei doveri di lealtà e correttezza nei confronti della società per la quale il medesimo all’epoca era tesserato. Ciò premesso la Commissione ritiene di infliggere l’equa sanzione della squalifica fino al 31/07/2006. P.Q.M. dichiara il sig. GIUSEPPE PECONE responsabile dell’addebito disciplinare mossogli e gli infligge la sanzio ne della squalifica fino al 31/07/2006.
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