F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 100 del 1 marzo 2006 Procedimento disciplinare a carico di MARCELLO ARGIOLAS

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 100 del 1 marzo 2006 Procedimento disciplinare a carico di MARCELLO ARGIOLAS - in data 13/12/2005 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Argiolas, per rispondere delle violazioni dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché degli artt. 35 e 38, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto nella stagione sportiva 2004/05, attività, seppur non ufficiale, a favore della US Sampierdarenese 1946 pur essendo tesserato per la US Angelo Baiardo. Argiolas avrebbe organizzato un incontro di calcio con la finalità di operare una selezione di calciatori, appartenenti alle società UU.SS Amicizia Lagaccio e US Angelo Baiardo, da far transitare, nella stagione successiva, presso la US Sampierdarenese 1946; - tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare, lette le controdeduzioni inviate da Argiolas, osserva che: - il medesimo nella memoria difensiva ammette sostanzialmente di aver accettato l’incarico di formare una squadra rappresentativa per la partecipazione ad una manifestazione calcistica non organizzata da enti federali. A tale scopo l’Argiolas richiedeva e otteneva l’autorizzazione a utilizzare giovani calciatori delle società UU.SS Amicizia Lagaccio e US Angelo Baiardo per la quale era tesserato come allenatore. Tuttavia nello svolgimento di tale attività come confermato dai presidenti delle due società svolgeva opera di convincimento nei confronti di taluni dei calciatori medesimi, come appreso dai genitori, al fine di indurli a trasferirsi nella stagione successiva alla società Sampierdarenese, per la quale egli risulta oggi tesserato, così come taluni dei suddetti giovani calciatori. Ne deriva la piena prova della fondatezza dell’addebito, in relazione alla partecipazione a manifestazione non autorizzata e alla intermediazione per il trasferimento di calciatori, espressamente vietata dall’art. 38, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico. Ciò premesso la Commissione ritiene di infliggere l’equa sanzione della squalifica fino al 31/05/2006. P.Q.M. dichiara il sig. MARCELLO ARGIOLAS responsabile dell’addebito disciplinare mossogli e gli infligge la sanzione della squalifica fino al 31/05/2006.
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