F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 116 del 27 marzo 2006 Procedimento disciplinare a carico di ROBERTO PAPA

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 116 del 27 marzo 2006 Procedimento disciplinare a carico di ROBERTO PAPA - in data 03/02/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Papa, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e degli artt. 35 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, nella stagione sportiva 2004/2005, prima attività di allenatore per la società Succivo (Campionato di Eccellenza) per la quale era regolarmente tesserato, e, poi l’attività di allenatore per la società Villa Literno partecipante al campionato di Promozione; - tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare osserva che: - l’addebito ha trovato conferma negli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini. Che il Papa nella stessa stagione abbia allenato sia la società Succivo (circostanza sulla quale non vi è contrasto) sia la società Villa Literno è dimostrato dalla circostanza che questa seconda società era rimasta sprovvista di allenatore a fine gennaio, come dichiarato dall’interessato Nunzio Furente e che il Papa subentrò al medesimo non già con la funzione di consulente del Presidente della società (che già avrebbe costituito un illecito disciplinare), come sostenuto in via difensiva, ma di allenatore, come dimostrato dalla sua presenza in panchina, ammessa anche dall’interessato. Ciò premesso la Commissione, tenuto anche conto della recidiva specifica nella quale il Papa è caduto, ritiene di infliggere l’equa sanzione della squalifica fino al 31/10/2006. P.Q.M. dichiara il sig. ROBERTO PAPA responsabile dell’addebito disciplinare mossogli e gli infligge la sanzione della squalifica fino al 31/10/2006.
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