F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 116 del 27 marzo 2006 Procedimento disciplinare a carico di MARCO GIAMPAOLO e MASSIMO SILVA

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 116 del 27 marzo 2006 Procedimento disciplinare a carico di MARCO GIAMPAOLO e MASSIMO SILVA - in data 20/02/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Giampaolo per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché degli artt. 37, comma 1, lett. Aa) e 38, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, in via di fatto, le funzioni di allenatore titolare della prima squadra dell’Ascoli Calcio 1898, pur non essendo provvisto della relativa qualifica professionale e il sig. Silva per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva per essersi prestato, dando la propria disponibilità, ad assumere solo formalmente l’incarico di allenatore responsabile della prima squadra dell’Ascoli Calcio 1898, avendo egli la relativa qualifica professionale, consentendo, di fatto, che tale incarico fosse, però, svolto dal sig. Giampaolo, formalmente allenatore in seconda della prima squadra; - tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare, sentiti Giampaolo e Silva alla presenza del loro difensore, osserva quanto segue: - a seguito della segnalazione inviata dall’Associazione Allenatori l’Ufficio Indagini della F.I.G.C. svolgeva accertamenti diretti ad appurarne la consistenza ovvero se effettivamente, per conto della società Ascoli Calcio 1898, il cui allenatore in prima risultava essere il Silva, il Giampaolo svolgesse compiti non consentitigli dal suo tesseramento e al quale si attribuiva la qualifica di allenatore effettivo della detta società. L’Ufficio Indagini visionava due gare di campionato ed un allenamento infrasettimanale descrivendo gli atteggiamenti tenuti dai due tecnici e valorizzando, in particolare, la condotta del Giampaolo che seguiva gli incontri in piedi dando continue indicazioni, effettuando richiami ed incitando i calciatori, nonché provvedendo alle sostituzioni. In tali occasioni il Silva teneva una condotta sostanzialmente passiva limitandosi a qualche intervento verbale. In occasione dell’allenamento il Silva svolgeva funzioni di arbitro senza mai dare indicazioni ai calciatori, compito che, invece, svolgeva il Giampaolo a bordo campo. La tesi difensiva svolta dinnanzi ai collaboratori dell’Ufficio Indagini e nell’odierna discussione è che la conduzione tecnica della squadra sia comunque riservata al Silva, come sovrintendente a tutte le decisioni necessarie in ogni campo della detta conduzione e che il Giampaolo lo coadiuvi nell’ambito di una progettualità di guida collegiale della squadra stessa. Cosicché, ferme restando le prerogative del Silva, il Giampaolo ne attuerebbe le previe direttive, con particolare riguardo alla cura della fase tattica difensiva. Preso atto di quanto sopra la Commissione ritiene che gli addebiti siano provati. Quand’anche si seguisse l’impostazione sopra indicata dovrebbe sempre giungersi alla conclusione che il Giampaolo svolge funzioni tipiche dell’allenatore responsabile in prima della conduzione tecnica della squadra, non altrimenti potendosi qualificare la sostituzione dei calciatori, l’osservazione diretta delle fasi di gioco con interventi, consigli e richiami. Analogo discorso vale per la fase degli allenamenti, il tutto svolgendosi al di fuori di quella che è l’ordinaria regolamentazione dei compiti affidati a soggetti tesserati come allenatori, in relazione alla fondamentale circostanza che il Giampaolo non è abilitato a svolgere le dette funzioni di allenatore in prima. E’ solo un ulteriore riscontro quello derivante dalle dichiarazioni rilasciate da calciatori dell’Ascoli, sentiti dal collaboratore dell’Ufficio Indagini, le quali sostanzialmente confermano la rilevanza del ruolo svolto dal Giampaolo. Altrettanto va detto per la del tutto inusuale esposizione mediatica conferita al medesimo, la cui identificazione come effettivo allenatore dell’Ascoli traspare dalla stragrande maggioranza dei servizi di informazione, senza che il Giampaolo si sia mai premurato di precisare o di smentire. Deve dunque ritenersi che, nella migliore delle ipotesi, il Silva abbia abdicato a taluni compiti fondamentali della sua funzione, non riconducibili, per la loro tipicità, nell’ambito della guida tecnica di gruppo di una squadra di calcio. E che, quindi, il Giampaolo abbia assunto una posizione non consentitagli dal tipo di abilitazione ottenuto. La responsabilità del Silva, è dunque, in relazione all’art. 1 del CGS, di avere consentito che si instaurasse e permanesse una situazione di palese violazione del dovere di lealtà e correttezza sportive in rapporto alla normativa che regola i suoi compiti; quella del Giampaolo è di avere specificamente violato gli artt. 37 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico svolgendo, come contestatogli, mansioni riservate a Tecnici di categoria superiore senza la specifica autorizzazione in deroga, di competenza del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico. Ritiene dunque la Commissione di dover diversificare le sanzioni da applicare, apparendo equa e congrua quanto al Silva l’ammenda di 5.000€ con diffida e quanto al Giampaolo la squalifica fino al 15/05/2006. P.Q.M. dichiara il sig. MASSIMO SILVA responsabile dell’addebito disciplinare mossogli e gli infligge la sanzione della ammenda di 5.000€ con diffida. dichiara il sig. MARCO GIAMPAOLO responsabile dell’addebito disciplinare mossogli e gli infligge la sanzione della squalifica fino al 15/05/2006.
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