F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 116 del 27 marzo 2006 Procedimento disciplinare a carico di PIERGIUSEPPE TERENZI

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 116 del 27 marzo 2006 Procedimento disciplinare a carico di PIERGIUSEPPE TERENZI - in data 10/01/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Terenzi, per rispondere della violazione dell’art. 11 bis, del Codice di Giustizia Sportiva (violazione della clausola compromissoria) e dell’art. 27, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C. per aver adito l’Autorità giudiziaria ordinaria contro la società Santarcangiolese (serie D), senza aver preventivamente richiesto la prescritta autorizzazione del Consiglio Federale; - tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare osserva che: - l’addebito ha trovato conferma, negli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini. E’ agli atti la documentazione attestante che il Terenzi, il quale non ha svolto nessuna attività difensiva, ha adito l’Autorità giudiziaria ordinaria per la tutela di un suo diritto patrimoniale che poteva trovar riscontro in ambito federale. Trattasi di palese violazione della clausola compromissoria, in nessun modo giustificata. Ciò premesso la Commissione ritiene di infliggere l’equa sanzione della squalifica fino al 30/09/2006. P.Q.M. dichiara il sig. PIERGIUSEPPE TERENZI responsabile dell’addebito disciplinare mossogli e gli infligge la sanzione della squalifica fino al 30/09/2006.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it