F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 136 del 15 maggio 2006 Procedimento disciplinare a carico di CLAUDIO VAZ VIEIRA

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 136 del 15 maggio 2006 Procedimento disciplinare a carico di CLAUDIO VAZ VIEIRA - in data 03/03/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Vaz Vieira, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche con riferimento all’art. 36, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico e all’accordo fra AIAC e LND, in seguito alla vertenza con la società Delfino Calcio a Cinque con la quale Vaz Vieira aveva convenuto un accordo a titolo gratuito per la conduzione tecnica della prima squadra, accordo datato 6/9/04. Il Collegio Arbitrale della Lnd ha verificato che con il Delfino Calcio a Cinque era stato, invece, stipulato un accordo a titolo oneroso, relativo al periodo 1/7/2004 – 30/6/2005, non depositato presso i competenti organismi e avente ad oggetto un compenso pari a complessivi euro 14.400,40€, superiore al premio massimo previsto dall’accordo AIAC – LND per la stagione sportiva 2004-05; - tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare osserva, preso atto anche della memoria difensiva di Vaz Vieira, che ha proclamato la sua buona fede in relazione alla scarsa conoscenza delle regole vigenti, che: - l’addebito è provato in quanto, dagli accertamenti svolti, è emerso che, mentre era stato depositato il contratto a titolo gratuito fra le parti, era intervenuta anche una scrittura che prevedeva anche un’erogazione di un compenso di entità superiore a quella massima prevista. Scrittura che infatti è stata azionata dinnanzi al Collegio Arbitrale dall’interessato che ne chiedeva il completo adempimento. Quanto alla giustificazione adotta da Vaz Vieira basterà rilevarne l’inconsistenza essendo tenuto chi aderisce all’organizzazione calcistica a conoscere le disposizioni. E’ quindi fondato il duplice addebito mosso al tecnico suddetto. Ciò premesso la Commissione ritiene di infliggere l’equa sanzione della squalifica fino al 31/10/2006. P.Q.M. dichiara il sig. CLAUDIO VAZ VIEIRA responsabile dell’addebito disciplinare mossogli e gli infligge la sanzione della squalifica fino al 31/10/2006.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it