F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 136 del 15 maggio 2006 Procedimento disciplinare a carico di ALESSANDRO CALORI e ADRIANO BUFFONI

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 136 del 15 maggio 2006 Procedimento disciplinare a carico di ALESSANDRO CALORI e ADRIANO BUFFONI - in data 31/03/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Calori per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché degli artt. 37, comma 1, lett. Aa) e 38, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, in via di fatto, le funzioni di allenatore titolare della prima squadra della US Triestina Calcio Spa, pur non essendo provvisto della relativa qualifica professionale e il sig. Buffoni per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva per essersi prestato, dando la propria disponibilità, ad assumere solo formalmente l’incarico di allenatore responsabile della prima squadra dell’US Triestina Calcio, avendo egli la relativa qualifica professionale, consentendo, di fatto, che tale incarico fosse, però, svolto dal sig. Calori, formalmente allenatore in seconda della prima squadra; - tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare, sentiti Calori e Buffoni alla presenza del loro difensore, ritiene che l’addebito mosso nei termini di cui sopra non sia sufficientemente provato. Ed invero le dichiarazioni raccolte fra i calciatori della Triestina sono di contenuto difforme quanto all’individuazione della figura del reale allenatore in prima della prima squadra, tenendo anche presente che il Buffoni risulta essere stato contattato per primo ed aver avuto la responsabilità unica, quantomeno nel periodo iniziale della preparazione estiva. Di contenuto contrastante sono anche le dichiarazioni rese dai due direttori sportivi succedutisi e particolarmente importanti sul punto oggi in discussione appaiono quelle del De Falco che caldeggiò l’assunzione del Buffoni. Particolare rilievo va dato anche alla circostanza che, comunque, il rapporto contrattuale con i due tecnici ebbe brevissima durata, tanto che gli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagine non si poterono concretizzare in controlli diretti sui compiti effettivamente svolti dai due tesserati. Ciò che si potrebbe ricavare sarebbe la propensione del presidente della Società ad investire il Calori di improprie responsabilità tecniche, ma manca la prova sufficiente, che tale intenzione si sia tradotta in comportamenti concreti da parte del Calori. Ritiene dunque la Commissione di dover prosciogliere entrambi i deferiti dall’addebito loro mossogli P.Q.M. proscioglie il sig. ADRIANO BUFFONI e il sig. ALESSANDRO CALORI dagli addebiti mossogli.
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