F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 136 del 15 maggio 2006 Procedimento disciplinare a carico di PAOLO FERRARIO

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 136 del 15 maggio 2006 Procedimento disciplinare a carico di PAOLO FERRARIO - in data 20/03/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Ferrario, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche con riferimento all’art. 36, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico e all’accordo fra AIAC e LND, in seguito alla vertenza con la società AC Real Cesenatico con la quale Ferrario aveva convenuto un accordo a titolo gratuito per la conduzione tecnica della prima squadra, accordo datato 27/07/04 e depositato presso i competenti organismi. Il Collegio Arbitrale della Lnd ha verificato che con l’AS Real Cesenatico era stato, invece, stipulato un precedente accordo a titolo oneroso, per la stagione 2004/05, non depositato presso i competenti organismi e avente ad oggetto un compenso pari a complessivi euro 25.000,00€, superiore al premio massimo previsto dall’accordo AIAC – LND per la stagione sportiva 2004-05; - tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare, sentito l’avvocato difensore del Ferrario, osserva che: - innanzitutto non ha ragione di essere l’eccezione preliminare di duplicazione del procedimento disciplinare a carico del Ferrario, come sostenuto dall’avvocato difensore Romani, in ragione della decisione della Collegio Arbitrale della LND che, per lo stesso fatto, ha sanzionato disciplinarmente il dirigente deferitole, dal momento che in quella sede la posizione del Ferrario non è stata valutata e quindi non si è formato nei suoi riguardi nessun giudicato. Nel merito l’addebito è fondato giacché è stata accertata l’esistenza di una duplice scrittura privata convenuta fra le parti e anche se, solo quella che non prevedeva alcun compenso è stata depositata, resta il fatto che l’altra, prevedente un compenso che, fra l’altro, superava i massimi federali consentiti, è stata azionata di fronte al Collegio arbitrale della stessa Lega, al quale il Ferrario richiedeva il riconoscimento integrale di quanto pattuito. E’ così provata documentalmente la duplice violazione contestatagli. Ciò premesso la Commissione ritiene di infliggere l’equa sanzione della squalifica fino al 31/10/2006. P.Q.M. dichiara il sig. PAOLO FERRARIO responsabile dell’addebito disciplinare mossogli e gli infligge la sanzione della squalifica fino al 31/10/2006.
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