F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 152 del 16 giugno 2006 Procedimento disciplinare a carico di AGOSTINO IACOBELLI

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 152 del 16 giugno 2006 Procedimento disciplinare a carico di AGOSTINO IACOBELLI - in data 15/05/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Iacobelli, per rispondere della violazione dell’art. 27, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C. per aver adito l’Autorità giudiziaria ordinaria per un recupero credito nei confronti della società Vis Pesaro 1898 Srl presso la quale aveva svolto l’attività di allenatore nel campionato di C1, stagione 2004/05, senza aver preventivamente richiesto la prescritta autorizzazione al Consiglio Federale; - tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare, sentito Iacobelli che aveva chiesto di essere ascoltato alla presenza del Suo difensore, osserva che: - l’addebito che gli viene mosso è di natura puramente formale, consistendo nella mancata richiesta alla Presidenza federale di essere autorizzato ad adire la giustizia civile, a tutela, peraltro, di un credito già assistito dal carattere dell’esecutività; quindi, se da un lato le giustificazioni dello Iacobelli non hanno rilevanza alcuna per la loro natura congetturale circa gli esiti della situazione inerente la società Vis Pesaro, dall’altro lato la violazione è palese anche se, per le peculiarità delle fattispecie, non ha grande rilevanza nell’ottica dell’art. 27. Ciò premesso la Commissione ritiene di infliggere l’equa sanzione della squalifica fino al 30/09/2006. P.Q.M. dichiara il sig. AGOSTINO IACOBELLI responsabile dell’addebito disciplinare mossogli e gli infligge la sanzione della squalifica fino al 30/09/2006.
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