F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 71 del 13 gennaio 2006 Procedimento disciplinare a carico di ROBERTO LABARDI

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 71 del 13 gennaio 2006 Procedimento disciplinare a carico di ROBERTO LABARDI - su denuncia dell’A.I.A.C., datata 09/03/2005, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico chiedeva all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare eventuali violazioni regolamentari nel comportamento dell’allenatore Roberto Labardi che, nella stagione 2004/05, tesserato come tecnico per la società Berra (Prima categoria emiliana), avrebbe svolto contemporaneamente anche attività di allenatore per la società FC Ferrara (giovanissimi provinciali); - in data 10/06/2005 l’Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Comitato Esecutivo del Settore Tecnico i relativi accertamenti; - il 07/09/2005 il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico contestava a Roberto Labardi la presunta violazione dell’art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico; - il 14/09/2005 il sig. Labardi inviava le proprie controdeduzioni asserendo che nella stagione sportiva 2004/05 aveva svolto l’attività di allenatore esclusivamente per la società Berra; - il 24/10/2005 il Consiglio Direttivo del Settore Tecnico, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento del Settore stesso - approvato il 27 luglio 2005 dal Consiglio Federale della Figc - provvedeva alla nomina della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, nuovo organo disciplinare per i tecnici iscritti all’Albo del Settore Tecnico; - il 12/12/2005 veniva insediata la Commissione Disciplinare che, subentrando al Comitato Esecutivo, prendeva in carico i fascicoli ancora pendenti. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare, lette le controdeduzioni già inviate il 07 settembre 2005 al Comitato Esecutivo, dal Labardi, osserva che: - l’addebito è pienamente provato emergendo, dagli accertamenti dell’Ufficio Indagini, dai resoconti giornalistici e dalla sostanziale ammissione del Labardi che il medesimo, seppure talvolta assumendo la qualifica formale di massaggiatore, ha in effetti ricoperto il ruolo di allenatore per una seconda società nel corso di una medesima stagione sportiva. Ciò premesso la Commissione ritiene di infliggere l’equa sanzione della squalifica fino al 31/05/2006. P.Q.M. dichiara il sig. ROBERTO LABARDI responsabile dell’addebito disciplinare mossogli e gli infligge la sanzione della squalifica fino al 31/05/2006. Si dispone, altresì, di trasmettere copia degli atti al Comitato Regionale EMILIA-ROMAGNA per gli eventuali provvedimenti a carico della Società Fc Ferrara.
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