F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 71 del 13 gennaio 2006 Procedimento disciplinare a carico di MARIO CURRO

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 71 del 13 gennaio 2006 Procedimento disciplinare a carico di MARIO CURRO - su denuncia dell’A.I.A.C., datata 17/05/2005, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico chiedeva all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare eventuali violazioni regolamentari nel comportamento dell’allenatore Mario Curro che, dopo aver svolto, nella stagione sportiva 2004/05, l’attività di allenatore per la Società Gravina Calcio (Prima categoria siciliana), avrebbe, successivamente, svolto attività tecnica di allenatore per la società Coemi Misterbianco (Eccellenza siciliana); - in data 14/07/2005 il Presidente federale concedeva proroga delle indagini come da richiesta dell’Ufficio Indagini; - in data 29/07/2005 l’Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Comitato Esecutivo del Settore Tecnico i relativi accertamenti; - il 02/09/2005 il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico contestava a Mario Curro la presunta violazione dell’art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto anche, oltre all’attività tecnica in favore delle società Gravina Calcio e Coemi Misterbianco anche attività di dirigente per la società Sporting Tramestieri (Promozione siciliana), come appurato dalla relazione dell’Ufficio Indagini; - il 14/09/2005 il sig, Curro inviava le proprie controdeduzioni asserendo che nella stagione sportiva 2004/05 non aveva svolto l’incarico di allenatore per altra società se non il Gravina, ammettendo di aver svolto solo ed esclusivamente l’attività di dirigente accompagnatore per la società Coemi Misterbianco; - il 24/10/2005 il Consiglio Direttivo del Settore Tecnico, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento del Settore stesso - approvato il 27 luglio 2005 dal Consiglio Federale della Figc - provvedeva alla nomina della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, nuovo organo disciplinare per i tecnici iscritti all’Albo del Settore Tecnico; - il 12/12/2005 veniva insediata la Commissione Disciplinare che, subentrando al Comitato Esecutivo, prendeva in carico i fascicoli ancora pendenti. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare, lette le controdeduzioni già inviate il 14 settembre 2005 al Comitato Esecutivo, dal Curro, osserva che: - l’addebito è pienamente provato avendo, a suo tempo, il Curro ammesso tale addebito dinanzi all’Ufficio Indagini, del resto in conformità agli accertamenti svolti ed alle emergenze di stampa; il che svuota di qualunque rilevanza la successiva ritrattazione fatta dal Curro. Ciò premesso la Commissione ritiene di infliggere l’equa sanzione della squalifica fino al 30/06/2006. P.Q.M. dichiara il sig. MARIO CURRO responsabile dell’addebito disciplinare mossogli e gli infligge la sanzione della squalifica fino al 30/06/06. Si dispone, altresì, di trasmettere copia degli atti al Comitato Regionale SICILIA per gli eventuali provvedimenti a carico della Società Coemi Misterbianco.
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