F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 71 del 13 gennaio 2006 Procedimento disciplinare a carico di ROBERTO BARETTO

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 71 del 13 gennaio 2006 Procedimento disciplinare a carico di ROBERTO BARETTO - su denuncia dell’A.I.A.C., datata 09/03/2005, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico chiedeva all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare eventuali violazioni regolamentari nel comportamento dell’allenatore Roberto Baretto che, dopo aver svolto, nella stagione sportiva 2004/05, l’attività di allenatore per la Società Rapallo Ruentes (Promozione ligure), avrebbe, successivamente, svolto attività tecnica di allenatore per la società Us Amicizia Lagaccio (Promozione ligure); - in data 06/06/2005 l’Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Comitato Esecutivo del Settore Tecnico i relativi accertamenti; - il 07/09/2005 il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico contestava a Roberto Baretto la presunta violazione dell’art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico; - il 23/09/2005 il sig. Baretto inviava le proprie controdeduzioni asserendo che, nella stagione sportiva 2004/05, non aveva svolto attività tecnica di allenatore per due Società; - il 24/10/2005 il Consiglio Direttivo del Settore Tecnico, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento del Settore stesso - approvato il 27 luglio 2005 dal Consiglio Federale della Figc - provvedeva alla nomina della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, nuovo organo disciplinare per i tecnici iscritti all’Albo del Settore Tecnico; - il 12/12/2005 veniva insediata la Commissione Disciplinare che, subentrando al Comitato Esecutivo, prendeva in carico i fascicoli ancora pendenti. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare, lette le controdeduzioni già inviate il 23 settembre 2005 al Comitato Esecutivo, dal Baretto, osserva che: - l’addebito è pienamente provato. Numerose fonti informative assunte sia dall’Ufficio Indagini che dal Collegio dei probiviri dell’AIAC confermano la doppia attività svolta, in veste di allenatore, per due società diverse nel corso della medesima stagione sportiva, e, in particolare, la reiterata presenza del Baretto alle gare della Società Us Amicizia Lagaccio, la comunicazione con il soggetto tesserato quale allenatore della detta società, l’ingresso del Baretto negli spogliatoi; addirittura l’assidua presenza anche agli allenamenti delle formazioni giovanili. Complesso di comportamenti che denota, indubbiamente, la fondatezza dell’addebito. Ciò premesso la Commissione ritiene di infliggere l’equa sanzione della squalifica fino al 30/06/2006. P.Q.M. dichiara il sig. ROBERTO BARETTO responsabile dell’addebito disciplinare mossogli e gli infligge la sanzione della squalifica fino al 30/06/06. Si dispone, altresì, di trasmettere copia degli atti al Comitato Regionale LIGURIA per gli eventuali provvedimenti a carico della Società Us Amicizia Lagaccio.
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