F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 71 del 13 gennaio 2006 Procedimento disciplinare a carico di DOMENICO SANTONASTASO

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 71 del 13 gennaio 2006 Procedimento disciplinare a carico di DOMENICO SANTONASTASO - su denuncia dell’A.I.A.C., datata 29/06/2005, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico chiedeva all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare eventuali violazioni regolamentari nel comportamento dell’allenatore Domenico Santonastaso che, dopo aver svolto, nella stagione sportiva 2004/05, l’attività di allenatore per la Società Cala tia Maddaloni (Prima categoria campana), senza aver assunto vincolo di tesseramento, successivamente avrebbe svolto attività tecnica di allenatore per la società San Tammaro (Seconda categoria campana), sempre senza aver assunto vincolo di tesseramento; - in data 13/10/2005 l’Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Comitato Esecutivo del Settore Tecnico i relativi accertamenti; - il 24/10/2005 il Consiglio Direttivo del Settore Tecnico, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento del Settore stesso - approvato il 27 luglio 2005 dal Consiglio Federale della Figc - provvedeva alla nomina della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, nuovo organo disciplinare per i tecnici iscritti all’Albo del Settore Tecnico; - il 12/12/2005 veniva insediata la Commissione Disciplinare che, subentrando al Comitato Esecutivo, prendeva in carico i fascicoli ancora pendenti; - il 15/12/2005 la Commissione Disciplinare contestava al sig. Santonastaso la presunta violazione dell’art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico; - il 24/12/2005 il sig. Santonastaso mandava le proprie controdeduzioni contestando ed impugnando ogni addebito nei suoi confronti. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare, lette le controdeduzioni inviate dal Santonastaso, osserva che: - l’addebito è provato in quanto dagli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini emerge con chiarezza che il Santonastaso ha svolto attività di allenatore per due società diverse nel corso della medesima stagione sportiva, adempiendo a tutte le incombenze di tale ruolo. Addebito riscontrato anche dalle dichiarazioni di altri tesserati, nonché da una specifica intervista giornalistica che non può certo ritenersi frutto di una semplice erronea individuazione del soggetto ivi indicato, ovvero il Santonastaso, quale traghettatore della squadra secondo quanto il medesimo afferma nella sua discolpa. Ciò premesso, tenendo conto anche della recidiva nella quale il Santonastaso è caduto, la Commissione ritiene di infliggere l’equa sanzione della squalifica fino al 30/09/2006. P.Q.M. dichiara il sig. DOMENICO SANTONASTASO responsabile dell’addebito disciplinare mossogli e gli infligge la sanzione della squalifica fino al 30/09/06. Si dispone, altresì, di trasmettere copia degli atti al Comitato Regionale CAMPANIA per gli eventuali provvedimenti a carico delle Società SS San Tammaro.
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