F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 71 del 13 gennaio 2006 Procedimento disciplinare a carico di SIRO PRELATI

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 71 del 13 gennaio 2006 Procedimento disciplinare a carico di SIRO PRELATI - su denuncia dell’A.I.A.C., datata 09/03/2005, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico chiedeva all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare eventuali violazioni regolamentari nel comportamento dell’allenatore Siro Prelati che, dopo aver svolto, nella stagione sportiva 2004/05, l’attività di allenatore per la Società San Sisto (Eccellenza umbra), senza aver assunto vincolo di tesseramento, successivamente avrebbe svolto attività tecnica di allenatore per la società Torgiano (Eccellenza umbra), sempre senza aver assunto vincolo di tesseramento; - in data 14/07/2005 il Presidente federale concedeva proroga delle indagini come da richiesta dell’Ufficio Indagini; - l’01/09/2005 l’Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Comitato Esecutivo del Settore Tecnico i relativi accertamenti; - il 23/09/2005 il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico contestava a Siro Prelati la presunta violazione dell’art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico; - il 24/10/2005 il Consiglio Direttivo del Settore Tecnico, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento del Settore stesso - approvato il 27 luglio 2005 dal Consiglio Federale della Figc - provvedeva alla nomina della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, nuovo organo disciplinare per i tecnici iscritti all’Albo del Settore Tecnico; - il 12/12/2005 veniva insediata la Commissione Disciplinare che, subentrando al Comitato Esecutivo, prendeva in carico i fascicoli ancora pendenti; - il 15/12/2005 la Commissione Disciplinare provvedeva a informare il sig. Prelati che la Sua pratica, pendente presso il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico, passava alla giurisdizione della Commissione Disciplinare e, allo stesso tempo, gli contestava, di nuovo, l’addebito di cui sopra; - il 20/12/2005 il sig. Prelati mandava le proprie controdeduzioni dichiarando di non essere mai stato, nella stagione 2004/05, tesserato per la società San Sisto e in seno alla stessa società di non aver mai ricoperto alcuna carica o ruolo tecnico. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare, lette le controdeduzioni inviate dal Prelati, osserva che: - l’addebito non è pienamente provato. Infatti non è stata adeguatamente chiarita l’attività svolta, sia pure sotto l’aspetto di rapporti amichevoli, dal Prelati a favore della Società San Sisto e che, quindi, non possa definitivamente sostenersi che il medesimo abbia violato il divieto di ricoprire ruoli rilevanti sotto il profilo disciplinare a favore di due società diverse nella medesima stagione sportiva. Il Prelati deve, quindi essere prosciolto dall’addebito contestatogli. P.Q.M. proscioglie il sig. SIRO PRELATI da ogni addebito.
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