F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 71 del 13 gennaio 2006 Procedimento disciplinare a carico di LUCA GIANNINI

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 71 del 13 gennaio 2006 Procedimento disciplinare a carico di LUCA GIANNINI - in data 16/06/2005 la segreteria federale segnalava al Comitato Esecutivo del Settore Tecnico la violazione della clausola compromissoria da parte di Luca Giannini che, non avendo richiesto alcuna autorizzazione ad adire le vie legali, è ricorso al giudice ordinario del lavoro per un credito nei confronti dell’AS Bari, credito riconosciuto, peraltro, con Lodo Arbitrale irrituale della Lega Nazionale Professionisti emesso in data 26 novembre 2004/21 gennaio 2005 a conclusione del relativo procedimento svoltosi a Milano. Il ricorso è stato effettuato in quanto l’AS Bari, benché invitata, non aveva ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto. Il sig. Giannini ha ottenuto dal Giudice unico del Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, in data 12 maggio 2005, l’ingiunzione contro l’AS Bari e a favore dell’immediato pagamento della somma ancora dovutagli, oltre agli interessi legali su tale somma dalla data del 17 dicembre 2004 al saldo, nonché le spese legali; - il 14/07/2005 il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico contestava a Luca Giannini la presunta violazione dell’art. 27 dello Statuto Federale; - il Comitato Esecutivo, nella seduta del 12/09/2005 rinviava ad una successiva riunione l’esame del caso; - il 24/10/2005 il Consiglio Direttivo del Settore Tecnico, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento del Settore stesso - approvato il 27 luglio 2005 dal Consiglio Federale della Figc - provvedeva alla nomina della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, nuovo organo disciplinare per i tecnici iscritti all’Albo del Settore Tecnico; - il 12/12/2005 veniva insediata la Commissione Disciplinare che, subentrando al Comitato Esecutivo, prendeva in carico i fascicoli ancora pendenti; - il 15/12/2005 la Commissione Disciplinare provvedeva a informare il sig. Giannini che la Sua pratica, pendente presso il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico, passava alla giurisdizione della Commissione Disciplinare e, allo stesso tempo, gli contestava, di nuovo, l’addebito di cui sopra; - il 05/01/2006 il sig. Giannini mandava le proprie controdeduzioni tramite una memo ria difensiva redatta da uno Studio Legale. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare, lette le controdeduzioni inviate da Giannini attraverso uno Studio Legale, osserva che: - l’addebito è insussistente. Nella fattispecie, difatti, non si è verificata alcuna violazione dell’art. 27 dello Statuto Federale, in quanto il Giannini aveva visto riconosciuto il suo diritto di credito dal Collegio Arbitrale con la delibera di cui in premessa e aveva chiesto che a tale decisione fosse data esecuzione mediante intervento della Lega di competenza peraltro non pervenuto a buon fine; ragione per cui, in difetto di altri strumenti di tutela da parte dell’ordinamento sportivo, ai quali soltanto potrebbe ricollegarsi la denunciata violazione della clausola compromissoria, il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria per ottenere l’attuazione del diritto patrimoniale riconosciuto dal competente ente sportivo non ricorre nella specie, non richiedendosi neppure che l’incolpato adisse la Presidenza federale per ottenere l’autorizzazione procedere in via giudiziaria ordinaria, giacché l’iniziativa del Giannini non si poneva in contrasto con alcuno degli interessi tutelati dalle Carte Federali. Il Giannini deve, quindi essere prosciolto dall’addebito contestatogli. P.Q.M. proscioglie il sig. LUCA GIANNINI da ogni addebito.
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