F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – Stagione Sportiva 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 27 Giugno 2003 – pubbl. su www.settoretecnico.figc.it Provvedimento del Comitato Esecutivo – Provvedimento disciplinare a carico di CORTI ROBERTO

F.I.G.C. - SETTORE TECNICO - Stagione Sportiva 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 27 Giugno 2003 – pubbl. su www.settoretecnico.figc.it Provvedimento del Comitato Esecutivo - Provvedimento disciplinare a carico di CORTI ROBERTO - Premesso che: - in data 19/2/2002 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte della Società Cagliari Calcio sull’ attività svolta nella Stagione Sportiva 2002/2003 dal Sig Corti Roberto a favore della Società Cagliari Calcio per cui ha assunto vincolo di tesseramento e successivamente per la Società U.S. Città di Palermo; - in data 19/2/2002 la Società Cagliari Calcio chiedeva all’ Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Cori Roberto aveva svolto attività per la Società U.S. Città di Palermo violando così i regolamenti in essere; - in data 6/3/2003 l’ Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 19/2/2003 della Società Cagliari Calcio; considerato che: - dagli accertamenti svolti dall’ Ufficio Indagini della F.I.G.C e dalla Procura Federale sono emerse prove contraddittorie; - tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Corti nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera: di infliggere al Sig. CORTI ROBERTO la sanzione dell’ AMMONIZIONE..
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