F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – Stagione Sportiva 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 27 Giugno 2003 – pubbl. su www.settoretecnico.figc.it Provvedimento del Comitato Esecutivo – Provvedimento disciplinare a carico di PULIN FRANCO

F.I.G.C. - SETTORE TECNICO - Stagione Sportiva 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 27 Giugno 2003 – pubbl. su www.settoretecnico.figc.it Provvedimento del Comitato Esecutivo - Provvedimento disciplinare a carico di PULIN FRANCO - Premesso che : - in data 9/9/2002 è stata inoltrata al Settore Tecnico segnalazione, da parte dell’ A.I.A.C., sull’ attività tecnica di allenatore responsabile svolta nella Stagione Sportiva 2002/2003 dal Sig. Pulin Franco a favore della squadra Primavera della Società Venezia A.C., pur non avendo i titoli necessari per potere allenare squadre appartenenti a tale Categoria; - in data 13/9/2002 il Settore Tecnico chiedeva all’ Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare se effettivamente il Sig. Pulin Franco aveva svolto attività tecnica di allenatore responsabile della squadra Primavera della Società Venezia A.C. violando così i Regolamenti in essere; - in data 28/1/2003 l’ Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Settore Tecnico gli atti relativi agli accertamenti in merito alla richiesta del 13/9/2002 del Settore Tecnico; considerato che : - dagli accertamenti svolti dall’ Ufficio Indagini della F.I.G.C. risulta che il Sig. Pulin ha svolto attività tecnica di allenatore responsabile della squadra Primavera della Società Venezia A.C. nella Stagione Sportiva 2002/2003 in violazione delle norme; - tenuto conto delle giustificazioni addotte dal Sig. Pulin nella sua memoria difensiva, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico delibera: di infliggere al Sig. PULIN FRANCO la sanzione della squalifica fino al 30 SETTEMBRE 2003. Dispone trasmettersi copia degli atti alla Lega Nazionale Professionisti per gli eventuali provvedimenti a carico della Società Venezia A.C.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it