F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 20/TFNT del 28 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 18/ TFNT del 20 Febbraio 2017 (dispositivo) – Reclamo 034 – MONTAGNA NADIA e CASTELLI GIUSEPPE/U.S. ISERA (richiesta svincolo ex art 109 N.O.I.F. calciatrice Castelli Giulia).

 

Reclamo 034 - MONTAGNA NADIA e CASTELLI GIUSEPPE/U.S. ISERA

(richiesta svincolo ex art 109 N.O.I.F. calciatrice Castelli Giulia).

Con ricorso del 30 dicembre 2016 i sigg.ri Nadia Montagna e Giovanni Castelli nella qualità di genitori del calciatore Castelli Giulia hanno proposto ricorso per ottenere lo  svincolo ex art. 109

N.0.1.F. della di loro figlia, con la società U.S. Isera. Invero i ricorrenti richiedono lo svincolo per motivi di studio affermando altresì che la figlia frequenterebbe la classe seconda come operativo turistico sportivo a Bolzano allegando altresì idonea documentazione a supporto. Instaurato il contradittorio si è opposta la società U.S. Isera eccependo l'inammissibilità del ricorso.

Il ricorso è inammissibile e va rigettato.

Va infatti osservato che i la frequentazione scolastica ovvero i motivi di studio ovvero ancora la residenza in altro luogo ove viene svolta l'attività sportiva non possono legittimare la richiesta di svincolo ex art.109 N.O.I.F.

Infatti il citato articolo regola le modalità di svincolo per inattività che possono sussistere solo allorquando un giocatore, per motivi a lui non imputabili, non abbia preso parte ad almeno quattro gare.

Tanto premesso il Tribunale Federale Nazionale dichiara inammissibile il reclamo.

Ordina incamerarsi la tassa.

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