F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 20/TFNT del 28 Febbraio 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 18/ TFNT del 20 Febbraio 2017 (dispositivo) – Reclamo 033 – RICHIESTA DI GIUDIZIO C.R. LOMBARDIA (posizione tesseramento calciatore Falzetti Giorgio).

Reclamo 033 - RICHIESTA DI GIUDIZIO C.R. LOMBARDIA

(posizione tesseramento calciatore Falzetti Giorgio).

Con comunicazione del 22/12/2016 il comitato Regionale Lombardia segnalava a questo Tribunale che il calciatore Falzetti Giorgio nato il 22/03/1993 aveva sottoscritto, unitamente al legale rappresentante della U.S.D. Vanzaghellese 1970, una lista di trasferimento (DL6028666) in favore della F.C. Carioca, lista spedita tramite lettera raccomandata in data 14/12/2016 e che era stata depositata in data 16/12/2016 presso la delegazione della F.I.G.C. di Varese, una ulteriore lista di trasferimento (DL6044438) sottoscritta sempre sia dal calciatore che dalla Società USD Vanzaghellese 1970 stavolta in favore della A.S.D. Cadrezzatese.

Il Comitato rilevava, inoltre, che esisteva un'anomalia sulla firma del calciatore.

Questo Tribunale esaminata la vicenda nella riunione del 25 Gennaio 2017 rilevava la necessità di acquisire alcuni elementi al fine del decidere e per l'effetto disponeva l'acquisizione dell'esito delle indagini effettuate dalla Procura Federale, nonché la prova dell'avvenuta  ricezione da parte di tutti i soggetti interessati della richiesta di  giudizio e della avvenuta fissazione della discussione di quest'ultima da parte di questo Tribunale.

Infine disponeva l'audizione processuale del tesserato  Falzetti Giorgio e di tutti i soggetti firmatari di entrambe le liste di trasferimento .

Da ultimo veniva rinviata la definizione della vicenda all'esito degli accertamenti fissando la data per il giorno 20 Febbraio 2017 alle ore 13.30.

Riunitosi, pertanto, in tale data questo Tribunale constatava che la Procura Federale non aveva ancora effettuato indagini, che tutti i soggetti erano stati ritualmente avvisati - così come avevano ricevuto l'ordinanza dispositiva del 25 Gennaio 2017 - e che malgrado quanto sopra nessuno era comparso.

Alla luce di quanto sopra, nulla potendo esaminare sulla "anomalia" esistente sulle firme del calciatore sottolineata dal Comitato Regionale Lombardia non essendo esistente agli atti alcuna doglianza  né alcun documento  utile per una eventuale decisione sul punto, questo Tribunale,  in ossequio al disposto dell'art. 40 comma 5 delle vigenti N.O.I.F., rilevando che la lista di trasferimento n° DL6028666 è la prima in ordine temporale, conferma la validità della stessa.

Si osserva, infine, che il comportamento tenuto da tutti i soggetti interessati alla vicenda merita un approfondimento da parte della Procura Federale alla quale dispone l'invio integrale degli atti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale in ordine alla Richiesta di Giudizio del Comitato Regionale Lombardia relativa alla posizione di tesseramento del calciatore Falzetti Giorgio dichiara valido il tesseramento del predetto in favore della Società F.C. Carioca e conseguentemente non valido quello in favore della A.S.D. Cadrezzatese con effetto dalla data di sottoscrizione della lista di trasferimento.

Dispone l'invio degli atti alla Procura Federale ai sensi dell'art. 30 comma 21 del C.G.S. per quanto di competenza, anche in ordine alla mancata presentazione alla riunione in data odierna.

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