FIGC – Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva – stagione sportiva 2012-2013 – – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 38/CG del 19/11/12 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL PROF. PIERO SANDULLI, PRESIDENTE DELLA II SEZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 28, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E ALL’ART. 2, COMMA 1, LETTERA B), DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI APPARTENENTI AD ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA, VIOLAZIONE COMMESSA IN ROMA IL 22 AGOSTO 2012 (Nota n. 2450/206 pf 12-13/SP/AM/blp del 29 ottobre 2012).

FIGC - Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva – stagione sportiva 2012-2013 - – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 38/CG del 19/11/12 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL PROF. PIERO SANDULLI, PRESIDENTE DELLA II SEZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 28, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E ALL’ART. 2, COMMA 1, LETTERA B), DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI APPARTENENTI AD ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA, VIOLAZIONE COMMESSA IN ROMA IL 22 AGOSTO 2012 (Nota n. 2450/206 pf 12-13/SP/AM/blp del 29 ottobre 2012). All’esito di attività istruttoria, chiesta con nota 24 settembre 2012 dal Presidente della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva, il Procuratore Federale con atto del 29 ottobre 2012 ha deferito al giudizio della stessa Commissione il Prof. Piero Sandulli, Presidente della II sezione della Corte di Giustizia Federale, per la violazione disciplinare di cui in epigrafe, commessa con dichiarazioni raccolte telefonicamente da un giornalista di Radio Capital a commento e spiegazione della decisione di appello 20 agosto 2012 della Corte di Giustizia a Sezioni Unite (dispositivo pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 029 del 22 agosto 2012) nel procedimento disciplinare a carico del tesserato Antonio Conte, allenatore in carica della Juventus Football Club s.p.a. Era accaduto in particolare – come si evince dall’atto di deferimento e dalla documentazione allegatavi – che il tesserato Antonio Conte fosse stato incolpato, con riguardo alla sua precedente attività di allenatore del Siena A.C., di omessa denunzia di illeciti sportivi a lui noti (art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva) consistenti in aggiustamenti concordati degli incontri Novara- Siena del 1° maggio 2011 (conclusosi con punteggio di 2 pari) e Albinoleffe-Siena del 29 maggio 2011 (conclusosi con punteggio di 1-0). La Commissione Disciplinare Nazionale con decisione pubblicata mediante Comunicato Ufficiale n. 11/CDN del 10 agosto 2012 aveva ritenuto responsabile il Conte di entrambi gli episodi di omessa denunzia, e gli aveva inflitto la sanzione della squalifica per la durata di dieci mesi. A seguito di appello del tesserato la Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite, con decisione del 20 agosto 2012, pubblicata mediante Comunicati Ufficiali n. 029 del 22 agosto 2012 (solo dispositivo) e n. 031 del 23 agosto (motivazione), in parziale riforma della decisione impugnata aveva prosciolto il Conte dall’accusa relativa all’aggiustamento della partita Novara-Siena, ma aveva confermato la responsabilità per il secondo episodio, lasciando immutata la squalifica per dieci mesi e così dunque “rideterminando la sanzione”. Con riferimento a tale decisione di seconda istanza il Prof. Piero Sandulli, che aveva fatto parte del Collegio giudicante di secondo grado, era stato interpellato poche ore dopo la pubblicazione del dispositivo da un giornalista di Radio Capital, e la conversazione telefonica si era svolta nei seguenti termini. SANDULLI: Beh, per Conte diciamo che sostanzialmente uno dei due…, una delle due incolpazioni di omessa denunzia è venuta meno l’altra invece ci è sembrata molto grave forse probabilmente avrebbe dovuto essere rubricata in un altro modo e quindi la conferma della sanzione. GIORNALISTA: Quindi perché una è stata accolta e l’altra no ci può spiegare bene? SANDULLI: Perché quella nei confronti della partita Novara-Siena non abbiamo ritenuto che vi fosse stata un’omessa denunzia perché…. appunto tutto sommato sembrava un pochettino….curioso sto’ fatto che…. Un allenatore così esperto come Conte si va a mettere nello spogliatoio a dire questa la pareggiamo… insomma mi sembra poco logico. L’altra no, l’altra invece aveva parecchi elementi forse stavamo…. Più che sull’omessa denunzia si poteva ipotizzare qualcosa di diverso. GIORNALISTA: Sto capendo che se il Procuratore Palazzi avesse proposto l’illecito in questo secondo grado di giudizio forse sarebbe stato accolto. SANDULLI: Beh guardi che questo già se l’è posto la sentenza di primo grado questo problema e… sì probabilmente non so se sarebbe stato accolto però forse sarebbe stato più coerente con il problema giuridico che si è posto. GIORNALISTA: Insomma Conte può essere soddisfatto? Gli è andata bene? SANDULLI: Beh, lui da una delle due parti è stato assolto quindi indubbiamente, certamente, gli è andata bene. Cioè nel senso che in uno dei due illeciti si è data ragione alla sua difesa e a lui. L’altra….. ci è sembrata appunto tale da poter invece confermare le pena. GIORNALISTA: Cioè avrebbe preso molto di più se fosse stato un illecito e non una omessa denunzia questo chiedo. SANDULLI: Se fosse stato un illecito sarebbero stati tre anni. Sulla base di tali circostanze di fatto, riecheggiate dalla stampa con tonalità variamente polemiche fin dall’indomani dell’intervista, il Procuratore Federale ha contestato al Prof. Piero Sandulli la violazione del dovere di assoluta riservatezza cui alla stregua delle norme richiamate in epigrafe sono tenuti gli appartenenti agli organi della Giustizia Sportiva con riferimento a procedimenti disciplinari vuoi pendenti, vuoi già definiti, vuoi semplicemente possibili, anche se di altrui competenza. L’incolpato, sentito dagli inquirenti, ha negato che nel fatto potesse ravvisarsi la violazione contestatagli, assumendo di non aver trattato con il giornalista il merito della vicenda processuale e di avere soltanto inteso spiegare la decisione “al fine di prevenire eventuali polemiche che potevano scaturire nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del dispositivo e il deposito della motivazione” (di fatto avvenuto il giorno successivo). Con successiva memoria difensiva, depositata il 13 novembre 2012, il Prof. Sandulli ha con più ampia motivazione respinto l’addebito, sostenendo in fatto di essersi limitato a fornire al giornalista la spiegazione del percorso argomentativo del giudice di appello senza esprimere personali considerazioni, e in diritto che l’obbligo di riservatezza imposto dall’ordinamento sportivo attiene agli ambiti per definizione “riservati” (tipicamente i processi interni di formazione della decisione), non anche a informazioni destinate a divenire di pubblico dominio, come nel caso di specie lo divennero nel giro di poche ore con il deposito dell’atto nella sua interezza. Ha soggiunto che le sue dichiarazioni non avevano arrecato alcun vulnus alla credibilità del corpo giudicante, e ha richiamato come precedenti giurisprudenziali utili alcune decisioni della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura che, per i magistrati ordinari, indicavano i limiti di estensione del dovere di riservatezza. Nell’adunanza del 14 novembre 2012 il Procuratore Federale ha chiesto affermarsi la responsabilità dell’incolpato per l’infrazione contestatagli e applicarsi la sanzione dell’ammonimento. Il Prof. Sandulli si è riportato alle argomentazioni sviluppate nella memoria. La Commissione di Garanzia osserva che a fondamento dell’incolpazione del Prof. Piero Sandulli, illustre e stimato componente della Corte di Giustizia, la Procura Federale ha posto le previsioni della normativa disciplinare che qui letteralmente si riportano: “ I componenti degli Organi di giustizia sportiva sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e ad altri mezzi di comunicazione in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi” (art. 28, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in specificazione del principio enunciato per tutti i tesserati dall’art. 1, comma 2, dello stesso Codice). “i componenti degli Organi della giustizia sportiva (…) non possono rilasciare dichiarazioni in ordine al merito, allo svolgimento o alla definizione di procedimenti davanti a organi della giustizia sportiva, anche se diversi da quello di appartenenza. I componenti di organi collegiali non possono dare notizie sulle opinioni che essi stessi o altri membri hanno espresso nel corso delle camere di consiglio” (art. 2, comma 1, lettera b, del Regolamento di disciplina dei componenti degli Organi di giustizia sportiva). Premesso che in linea di fatto la vicenda in esame è del tutto pacifica, nel senso che la conversazione tra il giornalista e il Prof. Sandulli si è effettivamente svolta, come riconosciuto dall’incolpato, negli esatti termini riferiti, questa Commissione condivide anzitutto, in diritto, la notazione del Procuratore Federale secondo cui le violazioni delle norme disciplinari sopra riportate configurano infrazioni di pura condotta. Esse prescindono cioè dal verificarsi di un evento di danno e quindi anche dall’accertamento, positivamente provato ovvero presunto, di una lesione all’immagine dell’organo di giustizia o di una compromissione recata al corretto suo funzionamento. Occorre, ancora, precisare che il divieto di dichiarazioni così tematizzate ha carattere incondizionato ed è altresì categorico, nel senso che non è affievolito o limitato da eccezioni oggettive o soggettive. Non sono previste, in altre parole, circostanze attinenti al contesto situazionale o alle intenzioni del dichiarante che possano giustificare, se contrarie alla regola, la condotta del medesimo ed escluderne la punibilità. Ciò posto, e avuto presente il tenore della conversazione, non sembra seriamente dubitabile che il Prof. Sandulli, nel corrispondere alla sollecitazione del giornalista, abbia per l’appunto trattato il merito di un argomento sul quale avrebbe dovuto conservare il più assoluto silenzio, tanto più avendo fatto parte del collegio giudicante nel procedimento che così vivamente aveva coinvolto l’opinione pubblica. Né interessa stabilire se il Prof. Sandulli abbia ceduto all’insistenza del giornalista per mera urbanità verso l’interlocutore, o perché convinto in buona fede che fosse opportuno fornire al pubblico un criterio per interpretare nel modo giusto la decisione curiale di cui al momento era noto soltanto il dispositivo. E’ piuttosto da rilevare che il cenno esplicativo del Prof. Sandulli ha per così dire sconfinato, con una punta di imprudenza ulteriore, dalla pura esegesi, prospettando il plausibile rischio – sebbene superato dagli eventi - per il secondo addebito mosso ad Antonio Conte in riferimento all’incontro Albinoleffe/Siena di incorrere in una qualificazione ben più severa. Il che si risolveva in una sottile suggestione critica, certo non particolarmente corretta sebbene non se ne indicasse apertamente il destinatario. Il Prof. Piero Sandulli non può pertanto sottrarsi, così ritiene questa Commissione di Garanzia, all’affermazione di responsabilità disciplinare per la violazione delle norme richiamate nell’atto di deferimento. Occorre tuttavia precisare, con riguardo appunto alla normativa e con un’importante conseguenza sul piano della sanzione, che non ogni indebita dichiarazione di addetti alla giustizia sportiva costituisce, per il solo fatto di essere indebita, anche offesa al principio o ai principi di riservatezza. Il riferimento alla riservatezza si rinviene bensì nell’art. 28, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva (non anche nell’art. 2 del Regolamento di Disciplina), dove però l’enunciato deontico “non possono rilasciare dichiarazioni” è collegato mediante la congiunzione “e” all’enunciato “sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza”. Sicché dalla stessa struttura sintattica della norma si ricava che la violazione del principio di riservatezza è solo un caso particolare di dichiarazione indebita, connotato certamente da maggior gravità, nella misura in cui determinate informazioni non possono e non devono essere divulgate perché coperte deontologicamente da una forma di segreto a garanzia della funzionalità dell’Organo di giustizia, o della sua immagine, o della libertà morale dei componenti. Poiché può ragionevolmente dirsi che le parole sfuggite al Prof. Sandulli nel colloquio telefonico con il giornalista non hanno travalicato il sottile confine che delimita l’insieme concettuale delle dichiarazioni contrarie alla riservatezza entro il più vasto insieme delle dichiarazioni indebite, deve senz’altro escludersi dal novero delle sanzioni possibili quella rigidamente prevista dall’art. 4, lettera d) del Regolamento disciplinare per la violazione del dovere di riservatezza, e cioè la destituzione. Tenuto conto delle circostanze, ma anche della levatura scientifica e professionale dell’incolpato e dei meriti acquisiti per la prolungata e ineccepibile collaborazione nell’ambito del sistema della giustizia sportiva, reputa la Commissione di Garanzia di dover infliggere al Prof. Piero Sandulli la sanzione minima dell’ammonimento, prevista dall’art. 4, lettera a), del Regolamento di Disciplina. PER TALI MOTIVI la Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva, visti gli art. 8 e 4 del Regolamento disciplinare per i componenti degli Organi della Giustizia Sportiva, dichiara il Prof. Piero Sandulli responsabile della violazione disciplinare contestatagli, e infligge al medesimo la sanzione dell’ammonimento. PUBBLICATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 2012 IL PRESIDENTE (dott. Pasquale de Lise)
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