FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it “RECLAMO DEL SIG. BINEZZI NICOLA TENDENTE AD OTTENERE L’ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DEL C.R.LOMBARDIA DI REIEZIONE DELLA DOMANDA DI SVINCOO DALLA SOCIETA’ U.S.VOLTESE

FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it “RECLAMO DEL SIG. BINEZZI NICOLA TENDENTE AD OTTENERE L’ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DEL C.R.LOMBARDIA DI REIEZIONE DELLA DOMANDA DI SVINCOO DALLA SOCIETA’ U.S.VOLTESE Con ricorso del 20.6.2000 il calciatore Binezzi Nicola, nato a Mantova il 15.05.1981 e tesserato per la società U.S. VOLTESE, ha adito la Commissione Tesseramenti al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento di reiezione della richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF, dallo stesso calciatore dichiarata inammissibile dall’Ufficio tesseramento del C.R. Lombardia in data 16.06.2000. L’ufficio Tesseramenti del C.R. Lombardia ha adottato tale provvedimento eccependo la nullità dell’atto a causa della omissione della firma autografa del reclamante nell’istanza del 10.06.2000. Il calciatore richiede, nel reclamo alla Commissione Tesseramenti, di essere considerato nei termini per effetto del reclamo presentato in sede di primo grado, nonostante ammetta la omissione della propria firma autografa. Il reclamo è inammissibile Il giudizio instaurato presso la Commissione Tesseramenti non può sanare vizi di nullità o di inammissibilità già rilevati dall’organo di primo grado quale, come rilevato nella fattispecie, l’omissione della firma autografa nel reclamo che ha la funzione di sottoscrizione e quindi di manifestazione di volontà, così come previsto all’art. 43,comma 4, lettera a) del C.G.S.. P.Q.M La Commissione tesseramenti, visto l’articolo 43, comma 4, lettera a) del C.G.S. dichiara inammissibile il reclamo presentato dal calciatore Binezzi Nicola in quanto giudica non sanabile il vizio di nullità e di inammissibilità del ricorso già presentato presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Lombardia, a causa della omissione di sottoscrizione autografa dello stesso. Ordina l’incameramento della tassa di reclamo e manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.
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