FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO DEL SIG. TSUI FU ON AL FINE DI OTTENERE L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO MINORE TSUI GA PO ALESSANDRO IN FAVORE DELLA SOC. F.C. SEGRATESE.

FIGC – Commissione Tesseramenti – 2001-2002– Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it RECLAMO DEL SIG. TSUI FU ON AL FINE DI OTTENERE L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO MINORE TSUI GA PO ALESSANDRO IN FAVORE DELLA SOC. F.C. SEGRATESE. In data 6.9.2001 il sig. Tsui Fu On, dichiarandosi quale esercente la patria potestà nei confronti del minore Tsui Ga Po Alessandro, ha presentato ricorso a questa Commissione avverso il tesseramento di quest’ultimo in favore della società F.C. Segratese, dichiarandosi di non aver mai firmato alcuna richiesta di tale tipo. Accertata la regolarità del ricorso per quanto concerne la tassa di reclamo la Commissione ha provveduto a richiedere al Comitato Regionale Lombardia l’originale del tesseramento del calciatore in favore della F.C. Segratese ed in data 20.9.2000 ha inviato tale richiesta per conoscenza al reclamante ed alla società di appartenenza. Nelle more è stato portato a conoscenza della Commissione Tesseramenti che il calciatori Tsui Ga Po Alessandro in data 15.11.2001 si è tesserato con vincolo definitivo e quale dilettante per la società di calcio F.C. Enotria 1908, così manifestando di non nutrire interessi in merito al reclamo presentato. La F.C. Segratese non ha presentato deduzioni in merito ai fatti. Pertanto il reclamo così proposto appare inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse del reclamante, essendo il vincolo superato dalla successiva variazione datata 15.11.2001. P.Q.M. La Commissione Tesseramenti: - dichiara inammissibile il reclamo presentato dal sig. Tsui Fu On per sopravvenuta mancanza di inte- - resse; - ordina la restituzione della tassa di reclamo; - manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.”
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